Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due censure principali: 1) il reato sarebbe prescritto (reato consumato il 17 giugno 2013); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello con riferimento alla valutazione degli indizi (violazione artt.191 e 192 c.p.p.), sostenendo che gli indizi non sono gravi, precisi e concordanti e non consentono la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Il Procuratore Generale aveva invece chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione e, nel resto, l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della prescrizione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: le aggravanti riconosciute (art.61 n.7 e art.625 n.2 c.p.) comportano una pena massima di 10 anni e, con eventuali cause interruttive, un termine massimo di prescrizione pari a 12 anni e mezzo, per cui il reato consumato nel giugno 2013 non è ancora prescritto (decorrenza non prima del 16 dicembre 2025). Quanto alla doglianza sulla motivazione e sulla valutazione degli indizi, la Corte ha ritenuto il motivo generico e non autosufficiente: il ricorso non ha specificato in termini vulnerabili i profili di illegittimità della decisione di merito né si è confrontato con le risposte puntuali della Corte d'appello (che aveva valutato elementi come l'autovettura Audi A8, la SIM card, il ritrovamento di foto di occhiali ecc.). Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Circostanza aggravante applicata alla fattispecie; contribuisce ad aumentare il trattamento sanzionatorio complessivo.
art. 625 c.p. n.2 e ultimo comma
La combinazione delle aggravanti porta ad una pena compresa nella fascia prevista dall'ultimo comma (reclusione da 3 a 10 anni), da cui si determina il termine di prescrizione aumentato; pertanto la prescrizione non era maturata.
Norma sui criteri di valutazione della prova; richiamata dal ricorrente ma la censura relativa è stata ritenuta generica.
(valutazione della prova indiziaria)
Stabilisce i parametri per la valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha ricordato che in cassazione le doglianze su tale valutazione non possono essere generiche, ma devono indicare specifici vizi della motivazione.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e) e lett. c)
Limiti all'ammissibilità dei motivi di cassazione relativi alla motivazione: il ricorso deve essere autosufficiente e contenere la precisa esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali sottoposti a verifica.
Sez. U. n.29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'impossibilità di superare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla valutazione della prova in cassazione mediante motivi generici.
Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione dipende dalla pena edittale massima applicabile: aggravanti multiple possono innalzare la pena massima e quindi allungare il termine di prescrizione.
- In sede di cassazione non sono ammesse doglianze generiche sulla motivazione: il ricorso deve essere autosufficiente e contenere la precisa esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si ritengono viziati.
- Quando si contesta la valutazione della prova indiziaria (art.192 c.p.p.) è necessario indicare con precisione in che cosa consista la mancanza di gravità, precisione o concordanza degli indizi, e quale alternativa probatoria si propone.
- La Corte di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica dell'itinerario motivazionale; se i giudici di merito hanno dato risposte puntuali alle obiezioni difensive, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tali risposte.
- Richieste di declaratoria di estinzione per prescrizione possono essere rigettate quando, alla luce delle aggravanti e delle cause interruttive, il termine non è ancora decorso; prima di proporre tale doglianza occorre calcolare accuratamente il termine prescrizionale.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) se il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa: è dunque rilevante valutare la fondatezza e la precisione delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
- Nel preparare il ricorso è utile dettagliare quali specifiche parti della motivazione si censurano e fornire una chiara esposizione delle ragioni di diritto, evitando rilievi meramente affermativi o riassuntivi.
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