Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato per esposizione alla pubblica fede della caldaia sottratta alla "Lavasecco 1 ora S.r.l." e, per Antonio, la sussistenza della recidiva; contestano l'applicazione dell'aggravante ex art. 625 n.7 cod. pen. (sostenendo che la collocazione nel cortile era per comodità e non per necessità) e, altresì, la quantificazione della pena e l'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; Domenico deduce inoltre che il fatto sarebbe stato non furtivo (ingresso non malintenzionato per raccogliere la caldaia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la qualificazione dell'esposizione come dettata da necessità (prelievo del riparatore, ingombro e sicurezza), e che la videosorveglianza presente non esclude l'aggravante se non idonea ad impedire immediatamente il furto. Quanto alla recidiva di Antonio, la Corte ha confermato la valutazione della Corte territoriale, che l'ha considerata espressione della medesima spinta criminosa non estinta dai benefici precedenti. Per Domenico la Corte ha ritenuto generica e aspecifica l'alternativa difensiva non accompagnata da attacco concreto alla motivazione; inoltre la Corte d'appello ha esplicitato criteri per la determinazione della pena (precedenti, entità del danno, mancato indennizzo, assenza di segni di resipiscenza). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della Cassa delle Ammende, la somma complessiva di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, n.7 cod. pen.
L'aggravante per esposizione alla pubblica fede non si esclude quando il bene sia lasciato in luogo accessibile al pubblico per esigenze concrete e non differibili (prelievo da riparatore, sicurezza, ingombro); la videosorveglianza di per sé non basta ad escludere l'aggravante se non impedisce materialmente il furto.
art. 73 D.Lgs. 159/2011
La norma richiamata concerne il reato contestato a Mongelli Domenico; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità penale sulla base del compendio probatorio.
art. 133 cod. pen.
La Corte d'appello ha indicato i criteri oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini della quantificazione della pena (precedenti, entità danno, mancato indennizzo, assenza di indici di resipiscenza); la Cassazione ha ritenuto le motivazioni sufficienti e le doglianze difensive generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma autorizza la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto l'onere di euro 3.000,00 considerata la causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'esposizione alla pubblica fede va valutata concretamente: si configura come "per necessità" quando esistono esigenze impellenti e non differibili che impediscono la custodia interna del bene (es. ingombro, rischio per la sicurezza, attesa di prelievo da parte di tecnico).
- La sola presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede se la videosorveglianza non è idonea ad impedire materialmente la sottrazione (deve essere dimostrata una sorveglianza efficace e preventiva).
- La recidiva può essere riconosciuta anche a distanza se la precedente inclinazione criminosa si ritiene sopravvissuta ai benefici ottenuti; il giudice deve motivare la persistenza della "spinta criminosa" alla base della recidiva.
- In Cassazione i motivi generici o deduzioni alternative non sufficientemente argomentate sono causa di inammissibilità: occorre indicare carenze specifiche nella motivazione del giudice di merito e proporre censure precise di diritto o di fatto.
- Se si contesta la quantificazione della pena e il giudice di merito si discosta dal minimo edittale, il giudice deve esplicitare i criteri (art. 133 c.p.) ritenuti rilevanti; la loro indicazione evita che la censura sia ritenuta generica.
- Per impugnare fattispecie di furto aggravato, l'attacco deve colpire la ricostruzione fattuale (testimonianze, valore del bene, autorizzazioni) e non limitarsi a ipotesi alternative prive di specifici elementi probatori.
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