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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto aggravato consumato il 22/10/2016. Il motivo è che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale riconosciuta dal Tribunale di primo grado (art. 99, comma 4 c.p.), la quale, pur essendo stata bilanciata ed ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti, incide ai fini del computo del termine di prescrizione (art. 157 c.p.) e sull'entità della sua eventuale proroga in caso di atti interruttivi (art. 161 c.p.). Pertanto la prescrizione sarebbe stata determinata erroneamente dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale è circostanza ad effetto speciale da considerare ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere (art. 157, comma 2 c.p.), anche quando sia stata valutata in bilanciamento e ritenuta equivalente rispetto alle attenuanti generiche; inoltre la stessa recidiva incide sull'aumento del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi, nei limiti di cui all'art. 161, comma 2 c.p. Applicando i criteri, la Cassazione ha ricalcolato il termine: pena edittale massima per il furto aggravato (art. 625, n.7) anni 6; aumentata a 8 anni per la recidiva reiterata infraquinquennale (aumento 1/3); ulteriormente aumentata dei 2/3 per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 c.p., con risultato che la prescrizione sarebbe stata il 22/02/2030. Ne consegue la mancata prescrizione alla data della sentenza impugnata e la necessità di nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si deve tener conto della pena prevista e dell'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale: la recidiva ad effetto speciale va computata anche se 'equivalente' nelle norme sul bilanciamento; il comma 3 esclude l'applicazione dell'art.69 per il calcolo della prescrizione

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale è qualificata come circostanza ad effetto speciale che può aumentare la pena ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 63 cod. pen.

    comma 3 (ultima parte) e comma 4

    Stabilisce che la recidiva rientra tra le circostanze ad effetto speciale; in caso di concorso tra circostanze della stessa specie si applica l'aumento massimo previsto dal comma 3, mentre il comma 4 fissa i limiti degli aumenti (es. aumento limitato ad un terzo per la recidiva reiterata infraquinquennale)

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento superiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di recidiva di cui all'art. 99, comma 4: la recidiva incide dunque anche sull'entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi

  • art. 625 cod. pen.

    Individua l'aggravante (esposizione alla pubblica fede) che aumenta la pena per il furto; ai fini del computo della prescrizione va confrontata con l'aumento dovuto alla recidiva, secondo le regole dell'art.63

  • art. 69 cod. pen.

    Il divieto di applicazione dell'art. 69 per il calcolo della prescrizione è richiamato dall'art.157 comma 3: pertanto non si applicano le regole di determinazione della pena previste dall'art.69 per il computo della prescrizione

Massime di principio

  • La recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale va considerata, ai fini del calcolo della prescrizione, come circostanza ad effetto speciale anche se, nel giudizio di bilanciamento, è stata ritenuta equivalente rispetto alle attenuanti: essa "si è già applicata" e pertanto incide sul tempo necessario a prescrivere
  • Per il calcolo della prescrizione si parte dalla pena edittale massima della fattispecie e si applicano gli aumenti previsti per le circostanze ad effetto speciale (art.157 c.p.), tenendo conto del limite di aggregazione degli aumenti previsto dall'art.63
  • In presenza di atti interruttivi della prescrizione, la recidiva può aumentare anche l'entità della proroga del termine, nei limiti di cui all'art.161 c.p. (massimo 2/3 per il caso di recidiva di cui all'art.99, comma 4)
  • La valutazione di equivalenza della recidiva rispetto alle attenuanti non esclude l'effetto della recidiva sul calcolo della prescrizione: in casi simili conviene sempre ricalcolare il termine di prescrizione includendo l'effetto 'applicato' della recidiva
  • In presenza di concorso tra più circostanze ad effetto speciale, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere bisogna fare riferimento all'aumento massimo previsto dalla normativa (art.63) e alla giurisprudenza consolidata che disciplina la aggregazione degli incrementi

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