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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 27/01/2025 che aveva rigettato l'istanza ex art. 314 c.p.p. di riparazione per presunta ingiusta detenzione. La disputa riguardava due provvedimenti cautelari: uno del 28/07/2010 (proc. n. 2464/2010 R.G.N.R.) e uno dell'8/03/2011 (proc. n. 641/2011 R.G.N.R.). La Corte territoriale aveva respinto la domanda per due ragioni: (i) con riferimento al provvedimento del 28/07/2010 perché uno dei reati che legittimava la custodia (detenzione di arma, art. 10 l. n. 497/1974) era stato prosciolto per prescrizione; (ii) con riferimento al provvedimento dell'8/03/2011 perché, nonostante l'assoluzione nel merito dovuta alla ritrattazione di una teste, la Corte aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni investigative (integrate da riscontro perquisitorio) per dimostrare una condotta dolosa del ricorrente sinergica con l'intervento dell'autorità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha confermato la legittimità della decisione di merito quanto al rigetto della domanda relativo al provvedimento del 28/07/2010 (ritenendo corretta l'applicazione del principio che esclude la riparazione quando vi sia proscioglimento per prescrizione di reato idoneo a legittimare la custodia). Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente al periodo di detenzione relativo al procedimento n. 641/2011 R.G.N.R., ritenendo che la Corte d'appello abbia utilizzato in modo non conforme al giudicato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e poi ritrattate, traendo da esse la prova di fatti in contrasto con la sentenza penale irrevocabile. Ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame alla luce dei principi espressi (valutazione autonoma del giudice della riparazione, possibilità di usare dichiarazioni investigative con limiti, divieto di trarre prova di fatti collidenti con il giudicato penale, verifica della genuinità della ritrattazione e dell'eventuale concorso di più titoli cautelari). Le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla Corte di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma centrale per la domanda di riparazione: la Corte ricorda che il diritto all'equo indennizzo è escluso quando vi è proscioglimento per prescrizione di reati che, autonomamente, legittimavano la misura cautelare, salvo ipotesi di 'ingiustizia formale'. Inoltre delimita l'autonomia del giudizio di riparazione e i limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni investigative.

  • art. 10, art. 12 e art. 14 l. n. 497/1974 (legge armi)

    Art. 10 (detenzione arma) considerato reato idoneo a legittimare la custodia; art. 14 (circostanza diminutiva) rilevata per la determinazione del possibile trattamento sanzionatorio e per valutare se la custodia sia stata soverchiante. L'estinzione per prescrizione di tale reato è stata ritenuta ostativa alla riparazione.

  • art. 3 l. n. 110/1975

    Altro reato relativo alle armi menzionato nella vicenda: la difesa aveva sostenuto che la prescrizione avesse riguardato questo articolo, ma la Corte ha ritenuto dai motivi della sentenza che l'estinzione riguardasse l'art. 10 l. 497/1974.

  • art. 156 cod. pen.

    Previsione del diritto dell'imputato a rinunciare alla prescrizione: la Corte sottolinea che l'imputato poteva rinunciare alla prescrizione per perseguire l'assoluzione di merito, condizione che rende possibile poi la richiesta di riparazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione del proscioglimento per prescrizione: la verifica della prescrizione implica il controllo delle cause previste dal comma 2 e può escludere l'ingiustizia della detenzione.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Norma sulle contestazioni: la Corte segnala che dichiarazioni ritrattate possono essere introdotte nel processo per il tramite delle contestazioni, ma con i limiti imposti dal giudicato penale.

  • art. 526 e art. 530 cod. proc. pen.

    Art. 530 citato per la formula di assoluzione 'per non aver commesso il fatto' e per la valutazione dell'assenza di elementi probatori certi; art. 526 richiamato nel contesto della non utilizzabilità diretta in dibattimento di dichiarazioni investigative ritrattate.

  • Corte Cost. n. 219/2008

    Richiamata per ricordare che il legislatore ha lasciato al delegato la specificazione delle ipotesi di riparazione; la Corte Costituzionale ha comunque ammesso la compatibilità dell'art. 314 c.p.p. con i parametri costituzionali e convenzionali ma nei limiti e condizioni previsti dalla legge.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5, § 5 e Patto ICCPR art. 9, par. 5

    Richiamate in motivazione: la Corte osserva che tali strumenti internazionali non impongono una diversa lettura della disciplina nazionale della riparazione ove il legislatore delegante abbia previsto limiti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4, n. 42630/2024, Filippone; Sez. 4, n. 39748/2018, De Fazio; Sez. 4, n. 482/2021, Addesi)

    Richiamate come principi consolidati: (i) il proscioglimento per prescrizione di reato idoneo a legittimare la custodia impedisce il diritto alla riparazione salvo ipotesi specifiche; (ii) il giudice della riparazione può utilizzare dichiarazioni investigative ritrattate o in cui il teste si è sottratto all'esame, ma deve valutare la genuinità della ritrattazione e non può trarre da tali dichiarazioni prova di fatti contraddetti dal giudicato penale; (iii) i limiti di utilizzabilità sono più stretti quando il giudice penale ha già ritenuto il dichiarante inattendibile.

Massime di principio

  • Se il carcere cautelare è stato adottato in forza di più contestazioni e almeno una di esse è stata poi prosciolta per prescrizione, la prescrizione di quel reato (se autonomamente idoneo a giustificare la misura) può escludere il diritto alla riparazione, salvo che non ricorra una 'ingiustizia formale' o che l'interessato abbia rinunciato alla prescrizione per ottenere l'assoluzione di merito.
  • Il giudice della riparazione ha un'esigenza di valutazione autonoma (ex ante) e può esaminare tutte le fonti probatorie disponibili, comprese dichiarazioni rese nelle indagini preliminari: tuttavia non può usare tali dichiarazioni per provare fatti che confliggono con il giudicato penale.
  • Le dichiarazioni investigative ritrattate o il comportamento reticente del dichiarante in dibattimento possono essere valutati nel giudizio di riparazione solo dopo una specifica valutazione della genuinità della ritrattazione; se il giudice penale ha espresso dubbi sull'attendibilità del dichiarante, il giudice della riparazione non può attribuire loro rilievo decisivo senza ulteriori elementi istruttori.
  • Nelle vicende con più provvedimenti cautelari occorre verificare se il periodo di privazione della libertà sia dipeso da un unico titolo o da più titoli: se una parte della detenzione è riconducibile a un provvedimento legittimato da reato estinto per prescrizione, quella parte potrebbe non essere riparabile.
  • Il ricorrente che intenda ottenere la riparazione quando sia possibile la prescrizione deve valutare l'opzione di rinunciare alla prescrizione (art. 156 c.p.) per ottenere una pronuncia di merito favorevole, poiché il diritto all'indennizzo è strettamente connesso al contenuto del giudicato penale.

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