Cassazione Penale, Sentenza n. 28353/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26-11-2024 che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio (8-10-2024) del telefono cellulare e di documentazione cartacea. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, comma 3; 253, comma 1; e 275 c.p.p., lamentando una motivazione meramente tautologica che non spiegava il nesso di strumentalità tra i dati sequestrati e i reati contestati, la mancata risposta alle censure difensive e la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità (in particolare l'illegittimità del trattenimento indeterminato dei dati eterogenei contenuti nel cellulare e il fatto che i documenti fossero connessi all'attività lavorativa del ricorrente).
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della documentazione cartacea, disponendo il rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo giudizio su quel punto. Ha ritenuto invece inammissibili le censure relative al sequestro del telefonino (perché vertenti sulla manifesta illogicità della motivazione, profilo non sindacabile in cassazione contro ordinanze di sequestro). Il sequestro del cellulare è stato dunque mantenuto (con la nomina e il ricorso alla copia forense da parte di un consulente informatico), mentre la documentazione cartacea dovrà essere riesaminata e, se del caso, restituita.
Norme richiamate
Norma richiamata per la contestazione del concorso di persone nel reato; il riferimento serve a inquadrare la posizione processuale del ricorrente tra i molteplici indagati.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1-bis
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti indicata quale titolo del reato contestato; usata per definire la rilevanza penalistica dei fatti oggetto d'indagine.
art. 80 d.P.R. n. 309/1990, comma 2
Riferimento alla misura sanzionatoria/elementi del reato in materia di stupefacenti, richiamato nella contestazione penale.
La Corte richiama il principio generale della motivazione dei provvedimenti giudiziari; la motivazione del sequestro deve essere congrua e funzionale a dimostrare l'imprescindibilità della misura per l'accertamento del fatto.
art. 253 cod. proc. pen., comma 1
Prevede l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio (anche per cose pertinenti al reato); la Corte sottolinea che la motivazione, pur concisa, deve specificare la finalità probatoria e perché non esistano misure meno afflittive.
Norma richiamata tra quelle invocate dal ricorrente; attiene alle misure cautelari reali e alle relative garanzie procedurali, in particolare agli oneri motivazionali e di proporzionalità del vincolo cautelare.
art. 324 cod. proc. pen., co. 5
Norma procedurale richiamata per indicare la competenza e la eventuale rimessione al Tribunale del riesame di Firenze per il nuovo giudizio in ordine alla documentazione cartacea.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica, seppur concisa, che giustifichi la necessità del vincolo per l'accertamento dei fatti; non è ammesso un richiamo meramente tautologico alle esigenze investigative.
- Non ci sono differenziazioni motivazionali tra corpo del reato e cose pertinenti al reato: anche le cose pertinenti richiedono una motivazione che spieghi perché non esistano mezzi meno limitativi del diritto di disporre del bene.
- Per i dispositivi informatici/telefoni la proporzionalità esige indicazioni su modalità e limiti della ricerca (criteri di selezione, perimetrazione temporale, tempi per la selezione e restituzione dei dati non rilevanti); la nomina di un consulente informatico e la copia forense sono elementi che supportano la proporzionalità dell'intervento.
- Per la documentazione cartacea occorre prevedere meccanismi adeguati per limitare l'apprensione (ad esempio perimetrazione, selezione, immediata verifica del contenuto) al fine di consentire la restituzione se incompatibile con esigenze probatorie; in mancanza la misura può essere annullata e rimessa per nuovo giudizio.
- Le doglianze in cassazione basate sulla presunta manifesta illogicità della motivazione di ordinanze di sequestro (in particolare questioni di merito motivazionale) possono risultare inammissibili perché attengono alla valutazione della motivazione che la cassazione non sempre sindaca in quella sede; è preferibile segnalare violazioni di legge o carenze formali/di diritto piuttosto che contestare solo la persuasività argomentativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28349/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28350/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28351/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28352/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28354/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28355/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →