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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28354/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva confermato misure cautelari (custodia in carcere per Isaku; arresti domiciliari per Davit e Ledi) per reati connessi all'importazione e al recupero di ingenti partite di cocaina. Le censure riguardano: 1) la mancata e inesauriente ponderazione della gravità indiziaria, con particolare riferimento all'attendibilità del collaboratore di giustizia Errico D'Ambrosio e alla presunta assenza di riscontri (assenza dei telefoni criptati, mancato rinvenimento del denaro, non riconducibilità degli indagati ai messaggi investigativi, mancata presenza nell'area portuale); 2) l'assenza di elementi concreti a fondare le esigenze cautelari, in particolare il rischio di reiterazione e la relazione con la presunta cosca mafiosa; 3) per Isaku, specificamente, la mancata considerazione della presunta desistenza volontaria e della marginalità temporale del suo coinvolgimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame e del G.I.P. fosse adeguatamente motivato e non manifestamente illogico. In particolare la Corte ha confermato: 1) la sussistenza di gravi indizi a carico di Davit e Ledi sulla base di conversazioni e riscontri relativi alla presenza di strumenti per il recupero dello stupefacente e al loro inserimento nella 'squadra' di recupero; 2) la credibilità e i riscontri delle dichiarazioni del collaboratore D'Ambrosio in relazione a Isaku, compresi elementi di riscontro come utenza telefonica e la disponibilità della Lancia Thema; 3) la fondatezza delle esigenze cautelari, anche alla luce dell'aggravante di cui all'art. 416-bis e della recidiva, che legittimano la custodia carceraria per Isaku e gli arresti domiciliari per Davit e Ledi; 4) la Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ricorrenza per il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso per le condotte attribuite ai ricorrenti.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Rilevante ai fini della valutazione della gravità del fatto e del profilo sanzionatorio, indicata tra le norme considerate nel quadro di imputazione.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante per associazione mafiosa; la Corte ha sottolineato che il riconoscimento dell'aggravante produce una presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura cautelare più grave.

  • art. 73, comma 1-bis e art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990

    Norme sul traffico di stupefacenti; sono i reati di riferimento per le imputazioni legate all'importazione e al possesso di cocaina.

  • art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamo della normativa sulle misure cautelari e riferimento agli standard probatori applicabili alla gravità indiziaria nella fase cautelare.

  • art. 192 cod. proc. pen., commi 2, 3 e 4

    Distinzione tra il livello di prova richiesto per il giudizio di merito (comma 2) e i criteri applicabili nella fase cautelare (commi 3-4); la Corte ha ricordato che per le misure cautelari non è richiesto lo stesso livello probatorio del giudizio di condanna.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari tra le più afflittive; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere alla luce della presunzione derivante da 416-bis e dalla recidiva specifica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimità limitato: verifica la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, senza poter riesaminare liberamente le risultanze istruttorie o sostituirsi a valutazioni di merito.
  • La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" nella fase cautelare è meno stringente rispetto al grado richiesto per la condanna definitiva; è sufficiente un quadro che formi una "qualificata probabilità" di responsabilità.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono integrare gravi indizi se risultano coerenti, precise e trovano riscontro in elementi obiettivi (utenze telefoniche, beni a disposizione, riscontri documentali).
  • Il riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis) e la recidiva possono determinare una presunzione, non facilmente superabile, circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza di misure più gravi.
  • Per contestare efficacemente misure cautelari occorre dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di norme nell'atto impugnato; mera proposta di una diversa lettura dei fatti o richiamo a valutazioni alternative di credibilità non sono sufficienti in Cassazione.
  • La scelta tra misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) e custodia in carcere dipende dalla serietà degli addebiti, dal ruolo ricoperto e dalla concretezza del pericolo di reiterazione: affermazioni generiche sulla scarsa pericolosità non contrastano la motivazione ben argomentata del giudice di merito.

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