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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28352/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di concorso nell'importazione di circa 50 kg di cocaina (art. 110 c.p. e art. 73, comma 1-bis e art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990). Tre motivi: (1) violazione delle norme processuali relative all'acquisizione e utilizzabilità dei dati estratti da un telefono (sequestro/acquisizione tramite ordine di indagine europeo), con richiesta di esclusione delle chat utilizzate come prova; (2) mancata riqualificazione del fatto come tentativo, sostenendo che la messaggistica dimostrerebbe assenza di organizzazione e quindi ruolo contingente del ricorrente; (3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, per mancata considerazione di elementi favorevoli quali tempo trascorso, assenza di collegamenti con soggetti di spicco nel narcotraffico, inesistenza di precedenti penali e attività lavorativa stabile.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Primo motivo: inammissibile per genericità e carenza di allegazioni precise circa l'ordine di indagine europeo e l'effettiva acquisizione del telefono; i giudici osservano che il cellulare non fu sequestrato il 9 marzo 2021 e che i dati furono acquisiti successivamente tramite OIE. Secondo motivo: inammissibile; il Tribunale del riesame ha rilevato conversazioni e elementi oggettivi (riferimenti ai 'ragazzi', strumenti da recupero trovati) che costituiscono gravità indiziaria per il reato contestato; inoltre, anche nel caso di tentativo l'aggravante per l'ingente quantità renderebbe inefficace ai fini cautelari l'eventuale cambio di qualificazione. Terzo motivo: infondato; il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato le esigenze cautelari (rischio di recidiva e gravità della condotta), ritenendo gli arresti domiciliari non sproporzionati. Conseguenza: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per contestare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente gravità indiziaria circa la partecipazione collettiva all'importazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto configurabile il reato rispetto alla quantità e all'organizzazione emersa dagli atti

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'aggravante per l'ingente quantità; la Corte ha osservato che la presenza di tale aggravante mantiene elevata la pena anche in caso di tentativo, riducendo l'interesse del ricorrente a una diversa qualificazione

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa in relazione all'acquisizione di dati; la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata rispetto all'uso di un ordine di indagine europeo

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di acquisizione di elementi probatori; la Corte ha rilevato mancanza di specificità delle allegazioni

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla utilizzabilità dei dati; la Corte ha ritenuto non provato che i dati censurati fossero stati acquisiti illegittimamente

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Censurato dalla difesa quale norma protettiva della riservatezza; la Corte ha dichiarato il motivo generico e privo di allegazioni puntuali

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai presupposti per le misure cautelari personali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia valutato correttamente esigenze di cautela

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Disciplinante i criteri per la misura cautelare; interpretata come correttamente applicata dal giudice di merito nella valutazione del pericolo di recidiva e della gravità

  • art. 283 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alla scelta della misura; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione che ha portato agli arresti domiciliari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare Cami al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione amministrativa di rinvio alla cancelleria per adempimenti successivi; disposta in sede di pronuncia

Massime di principio

  • Le censure generiche sull'illegittimità di acquisizioni probatorie (es. dati da dispositivi o OIE) sono inammissibili se non indicate con precisione: occorre allegare l'atto che si contesta (ordine di indagine o provvedimento di sequestro), le date e gli elementi oggetto di utilizzazione illegittima
  • La riconducibilità del fatto al tentativo richiede argomentazione precisa che dimostri l'assenza degli atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione; la mera inferenza dalla messaggistica di incertezza organizzativa può non essere sufficiente se esistono elementi oggettivi che indicano un concreto impegno (ruoli, strumenti, comunicazioni)
  • L'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di recidiva) è valutata dal giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per ricostruzioni alternative dei fatti
  • Quando si impugna una misura cautelare in cassazione è strategico dimostrare che una diversa qualificazione giuridica inciderebbe effettivamente sulla sussistenza o sulla gravità delle esigenze cautelari (ad esempio l'esclusione di un'aggravante rilevante), altrimenti manca interesse concreto al gravame
  • Per contestare l'utilizzabilità di prove digitali è essenziale documentare la catena di acquisizione, il titolo giuridico (sequestro, ordine di indagine europeo) e i profili specifici di illegittimità; accuse vaghe sulla 'violazione della riservatezza' raramente sono ritenute sufficienti

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