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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28351/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della custodia cautelare in carcere. Urciuolo deduce: 1) insufficienza e inaffidabilita della principale fonte indiziaria (la collaborazione di Errico D'Ambrosio) e mancanza di prove sulla partecipazione alle fasi antecedenti all'importazione di droga; 2) vizio di motivazione sulla necessita della misura (presunta sproporzione, ruolo limitato e risalente nel tempo); 3) mancata considerazione del domicilio proposto. Ladini deduce: 1) violazione del diritto alla partecipazione al riesame per mancata traduzione in udienza; 2) valutazione indiziaria fondata sulla sola chiamata di D'Ambrosio senza adeguata verifica e riscontri; 3) carenza delle esigenze cautelari e sproporzione della custodia, atteso il decorso temporale degli eventi e la sua posizione personale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravita indiziaria e la necessita della custodia cautelare: le dichiarazioni del collaboratore D'Ambrosio sono state ritenute chiare, precise e corroborate da servizi di osservazione, intercettazioni e sequestri (importazioni di oltre 400 kg e circa 900 kg di cocaina). Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita, confermando che non e consentita una rinnovata valutazione di merito degli elementi probatori se la motivazione non e manifestamente illogica. Ha altresi valorizzato la recidiva reiterata e l'appartenenza/alleanza con cosche mafiose come elementi giustificativi del pericolo di recidiva e dell'adeguatezza della custodia. Quanto alla contestata mancata partecipazione di Ladini all'udienza di riesame, il fascicolo conteneva una nota che attestava la volontà del detenuto di non partecipare, rendendo la censura infondata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Coadiuvazione nei reati commessi da piu persone, contestata in relazione alla concorso nelle importazioni di stupefacente

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante personale richiamata nel quadro delle responsabilita individuali

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevanza dell'aggravante di tipo mafioso; il riconoscimento della rilevanza di strutture mafiose ha rafforzato la presunzione circa l'esigenza cautelare

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulle fattispecie di detenzione e traffico di stupefacenti, applicata ai fatti di importazione contestati

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante per ingente quantita che incide sulla pena e sulle valutazioni cautelari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e alle forme procedurali relative al riesame

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regole sulla scelta e proporzionalita della misura cautelare; il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione favorevole alla custodia quando opera l'aggravante mafiosa

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalita di esecuzione delle misure, richiamate nelle contestazioni difensive

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Limiti e modalita della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte ha ricordato che per la cautela non sono richiesti i criteri di precisione del giudizio di merito

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiami sulle modalita di valutazione degli indizi nella fase delle misure cautelari

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Diritto dell'indagato a partecipare agli atti e alle udienze del giudice; censura sulla mancata traduzione di Ladini ritenuta infondata perché documentato il suo rifiuto

  • art. 24 Cost.

    Richiamata in ordine al diritto di difesa e partecipazione al procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di adeguatezza della misura massima quando sussistono le aggravanti di tipo mafioso e la recidiva qualificata

Massime di principio

  • La gravita indiziaria per le misure cautelari richiede una qualita di probabilita qualificata ma non i criteri di precisione necessari per la condanna: elementi indiziari corroborati possono giustificare la custodia.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sostenere la misura cautelare se risultano chiare, precise e trovano riscontri oggettivi (osservazioni, intercettazioni, sequestri).
  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari e limitato: e possibile censurare solo la manifesta illogicita della motivazione o violazioni di legge, non la rivalutazione integrale dei fatti.
  • La presenza di aggravanti di tipo mafioso e la recidiva qualificata possono produrre una presunzione favorevole circa la necessita della custodia e rendere piu difficile la sostituzione con misure meno gravose.
  • La mancata partecipazione del detenuto a un'udienza non produce automaticamente nullita se il fascicolo documenta che la mancata presenza e stata frutto di una sua volonta o di comunicazioni ufficiali; la difesa deve provare l'effettiva lesione del diritto di difesa.
  • Per impugnare efficacemente la misura cautelare e necessario dimostrare l'assenza concreta degli elementi diretti a comprovare il pericolo di recidiva o proporre alternative concrete e idonee, non solo argomentazioni astratte di sproporzione.
  • Questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto che, se determinassero una modifica di gravita tale da incidere sull'an o sul quomodo della misura, possono costituire interesse concreto all'impugnazione; altrimenti l'appello puo risultare privo di interesse.

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