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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28349/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il giudice di merito aveva ritenuto che l'esame della persona offesa fosse superfluo, poiché la vittima era già stata sentita due volte dalla polizia giudiziaria e il quadro indiziario appariva supportato da fotografie, sequestri e dichiarazioni di soggetti interessati. Il ricorrente ha contestato tale valutazione alla luce delle indicazioni delle Sezioni Unite e della disciplina dell'art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen., sostenendo che per le persone rientranti nell'elenco della norma vige una presunzione di vulnerabilità e di non rinviabilità dell'esame, che può essere superata solo in modo molto limitato e con argomentazioni puntuali, ovvero dimostrando la concreta impraticabilità dell'esame o l'autosufficienza prognostica di altre fonti probatorie

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, dichiarando che l'ordinanza impugnata era viziata per carenza di potere in concreto rispetto alla presunzione legale di vulnerabilità e non rinviabilità prevista dall'art. 392, comma 1-bis. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Sondrio per l'ulteriore corso, precisando che il giudice può rifiutare l'incidente probatorio solo con argomentazioni specifiche che dimostrino la impraticabilità concreta dell'esame o, in via prognostica e ben motivata, l'effettiva autosufficienza delle prove già acquisite

Norme richiamate

  • art. 392 cod. proc. pen., comma 1-bis

    art. 392, comma 1-bis, primo periodo

    la norma introduce una presunzione legale di vulnerabilità e di non rinviabilità dell'esame della persona offesa per i reati elencati; il giudice dispone di uno spazio discrezionale molto ristretto: può escludere l'incidente probatorio solo se dimostra la concreta impraticabilità dell'esame o, in via prognostica e specifica, che altre fonti probatorie sono autosufficienti

  • Costituzione italiana, artt. 24 e 111

    art. 24 Cost.; art. 111 Cost.

    le garanzie difensive e il principio del giusto processo sono compatibili con l'istituto speciale dell'incidente probatorio purché siano adottate misure che permettano al giudice di avere piena conoscenza del materiale probatorio già acquisito

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    il principio del giusto processo non è violato dalla procedura speciale se il giudice dispone di adeguata conoscenza delle prove acquisite e se le deroghe all'immediatezza sono limitate e giustificate

  • Giurisprudenza della Corte Costituzionale

    sent. n. 14 del 2021; sent. n. 63 del 2005; ord. n. 108 del 2003; sent. n. 529 del 2002; sent. n. 92 del 2018; sent. n. 262 del 1998; sent. n. 132 del 2019

    le pronunce costituzionali confermano la compatibilità della parificazione tra minorenni e persone offese vulnerabili, legittimando l'accesso rapido a misure che evitino la vittimizzazione secondaria e richiedano comunque che le deroghe alle garanzie processuali siano limitate e motivate

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione (giurisprudenza)

    richiami alle Sezioni Unite citati nel testo

    le Sezioni Unite hanno delineato un'impostazione restrittiva circa la discrezionalità del giudice: l'inutilità o l'impraticabilità dell'esame deve essere valutata in modo specifico e motivato; non basta la mera esistenza di un quadro indiziario per ritenere superflua la testimonianza della vittima vulnerabile

Massime di principio

  • Per le persone rientranti nell'ambito dell'art. 392, comma 1-bis, vige una presunzione di vulnerabilità e non rinviabilità dell'esame: il giudice parte da tale presunzione e può derogarla solo in modo limitato e motivato
  • Il rigetto della richiesta di incidente probatorio per inutilità richiede una valutazione prognostica e specifica che dimostri l'autosufficienza delle prove già acquisite nel rendere del tutto superfluo l'esame della persona offesa
  • L'assenza di minacce o di condizioni di coercizione non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di non rinviabilità; l'unica via ordinaria per superarla è la concreta impraticabilità materiale dell'esame collegata a condizioni personali del dichiarante
  • Il giudice deve motivare puntualmente la decisione che nega l'incidente probatorio, indicando perché le altre fonti probatorie sono prognosticamente in grado di sostituire definitivamente la prova testimoniale
  • Le esigenze di tutela della vittima e di prevenzione della vittimizzazione secondaria hanno rilievo primario e devono essere bilanciate con le garanzie difensive attraverso motivazioni circostanziate
  • In fase di istanza, la parte richiedente dovrebbe documentare la vulnerabilità della persona offesa o spiegare perché l'esame è essenziale; se si pretende l'inutilità per autosufficienza probatoria, occorre fornire elementi concreti e prospettici che supportino tale affermazione
  • Se il giudice decide senza adeguata motivazione e senza rispettare la presunzione legale, la decisione può essere annullata in sede di impugnazione

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