Cassazione Civile, Ordinanza n. 15059/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha determinato sinteticamente, ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, il reddito IRPEF di un contribuente per l’anno 2010, applicando il cd. nuovo redditometro e rettificando in aumento il reddito dichiarato. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dopo consulenza tecnica d’ufficio. In appello, la decisione era stata solo parzialmente riformata: la CTR aveva confermato la ripresa per spese certe e per elementi certi, pari a 76.047 euro, ma aveva annullato il resto ritenendo che il contribuente avesse dimostrato di disporre delle somme necessarie, valorizzando giroconti verso società a lui riferibili e disponibilità finanziarie pregresse. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, perché la CTR si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure sull’erroneo discostamento dalle conclusioni del CTU, che non avevano confermato la disponibilità della provvista per alcuni versamenti e non avevano trovato riscontri bancari idonei; con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto omesso esame delle conclusioni del consulente tecnico ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e che la motivazione è apparente quando non rende percepibili le ragioni della decisione. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta affetta da grave anomalia perché formulata in modo generico e per relationem, senza chiarire quali spese fossero coperte dai giroconti, quali disponibilità pregresse fossero state accertate, e come si potesse superare la mancanza di riscontri bancari evidenziata dall’Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese e degli indici di capacità contributiva secondo il cd. redditometro.
D.M. 24 dicembre 2012
richiamato come fonte applicativa del cd. nuovo redditometro.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione è stata ritenuta sussistente in presenza di motivazione apparente o inesistente sul piano logico-argomentativo.
richiamato quale parametro della sufficienza e intelligibilità della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
impone al giudice tributario una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il sindacato di legittimità è limitato al solo minimo costituzionale della motivazione; l’omesso esame è scrutinabile solo nei limiti consentiti.
art. 111, comma 6, Cost.
è il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione richiesto ai provvedimenti giurisdizionali.
in ipotesi di doppia conforme preclude il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma non quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., nei limiti indicati dalla Corte.
consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o adesioni acritiche alla decisione precedente senza rendere percepibile l’iter logico seguito e senza confrontarsi con le specifiche censure della parte impugnante.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ristretto al rispetto del minimo costituzionale: restano rilevanti solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasti irriducibili o motivazione incomprensibile.
- In presenza di censura sull’accertamento sintetico del reddito, il giudice di merito deve spiegare in modo puntuale quali spese risultino coperte da disponibilità finanziarie del contribuente e su quali elementi probatori tali disponibilità siano fondate; non è sufficiente una generica affermazione di esistenza di somme pregresse o di giroconti.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice dimostra di aver svolto un autonomo esame critico delle doglianze; altrimenti non consente il controllo di legittimità e integra vizio di nullità della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14993/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14996/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →