Sentenza n. 6906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA della Provincia di Trento che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e il provvedimento della Questura di Trento con cui era stato revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato a tempo indeterminato nel 2017, in conseguenza di una condanna di primo grado alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 4, 27 e 29 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza, genericità e insufficienza della motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. L’appellante ha sostenuto che la revoca, fondata su una condanna non definitiva, violasse la presunzione di non colpevolezza e pregiudicasse eventuali benefici penitenziari, percorsi rieducativi, inserimento lavorativo e sociale, legami familiari e assistenza alla madre anziana. Ha inoltre valorizzato il radicamento territoriale, la stabilità lavorativa, la condotta successiva ai fatti e il percorso riabilitativo, chiedendo anche l’ammissione della prova testimoniale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone almeno cinque anni di soggiorno regolare e ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici; perciò, nella valutazione della pericolosità sociale, l’Amministrazione deve ponderare sia gli elementi indicativi della pericolosità sia la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, la Questura non si è basata su un automatismo derivante dalla condanna, ma ha svolto un giudizio complessivo, considerando anche gli aspetti familiari e lavorativi dell’interessato e ritenendoli recessivi rispetto alla gravità delle condotte, al loro elevato disvalore sociale e alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Il Collegio ha escluso profili di contraddittorietà o illegittimità della motivazione e ha ritenuto infondate anche le censure di rilievo costituzionale. L’istanza di prova testimoniale è stata respinta perché non necessaria ai fini della decisione. L’appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone almeno cinque anni di soggiorno regolare e ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; ai fini dell’adozione del diniego il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La valutazione della pericolosità sociale non è necessariamente automatica, ma deve essere accompagnata dalla ponderazione degli indici di integrazione dello straniero, inclusi durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla rilevanza delle condanne, anche non definitive, nella valutazione ostativa al rilascio dei titoli di soggiorno e ai profili di compatibilità costituzionale.
È stato invocato dall’appellante tra le disposizioni che disciplinano il soggiorno dello straniero, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina speciale dell’art. 9.
È richiamato dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 quale parametro per la rilevanza delle condanne relative a reati non colposi.
art. 27 Cost.
Le censure fondate sulla presunzione di non colpevolezza e sulla finalità rieducativa della pena sono state ritenute infondate, poiché la disciplina dell’art. 9 d.lgs. 286/1998 consente di considerare anche condanne non definitive e il provvedimento amministrativo non è risultato fondato su un automatismo.
artt. 4 e 29 Cost.
Gli interessi al lavoro e alla tutela dei rapporti familiari devono essere considerati nel bilanciamento amministrativo, ma possono risultare recessivi rispetto a esigenze primarie di tutela dell’ordine pubblico.
È richiamato quale base della memoria depositata dall’appellante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali dell’interessato.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione complessiva della posizione dello straniero: la gravità e il disvalore sociale dei reati possono prevalere sugli elementi di integrazione, ma l’Amministrazione deve considerare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- La considerazione di una condanna non definitiva nella valutazione della pericolosità sociale ai fini della disciplina dell’immigrazione non determina, di per sé, la violazione della presunzione di non colpevolezza, quando il provvedimento amministrativo sia fondato su una valutazione concreta e non su un automatismo espulsivo.
- Nel bilanciamento richiesto per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, gli interessi lavorativi, familiari e di radicamento territoriale dello straniero possono essere ritenuti recessivi rispetto alle esigenze primarie di tutela dell’ordine pubblico, in presenza di condotte di eccezionale gravità e di un giudizio motivato di pericolosità sociale.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di pericolosità sociale verifica completezza, logicità e coerenza dell’istruttoria e della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di errori evidenti o travisamenti.
- La prova testimoniale richiesta in appello può essere negata quando, alla luce degli elementi documentali e della motivazione dell’atto, non risulti necessaria per la decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 6928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2534/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2535/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2536/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2537/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2538/2026 - Catania, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →