Cassazione Civile, Ordinanza n. 22242/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura di licenza d'uso di un programma applicativo, con annessi interventi di manutenzione e assistenza. La società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di quattro fatture rimaste insolute; la società utilizzatrice proponeva opposizione, parzialmente accolta in primo grado, ma la Corte d'appello riformava la decisione e rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento dell'intero importo richiesto. In cassazione, l'opponente deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla clausola di decadenza della garanzia pattuita nel contratto, sostenendo che la clausola fosse vessatoria e nulla perché non specificamente approvata per iscritto, oltre che incompatibile con la disciplina della locazione e dell'art. 1579 c.c., nonché che i vizi del software fossero stati tempestivamente denunciati e riconosciuti dalla controparte. Con il secondo motivo lamentava che la Corte d'appello avesse errato nel richiamare la disciplina dei vizi, perché l'inadempimento complessivo della fornitrice avrebbe giustificato la risoluzione del contratto e l'eccezione di inadempimento, rimedi che assumeva essere stati richiesti nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la sentenza d'appello era sorretta da plurime rationes decidendi: difetto di prova di una rituale e tempestiva denuncia dei vizi e, comunque, tardività delle contestazioni rispetto al termine contrattuale di 90 giorni. Quanto alla dedotta nullità/vessatorietà della clausola, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva scalfito l'accertamento di merito sulla mancata formale denuncia dei vizi e che le ulteriori deduzioni miravano a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo indicato dove e come fosse stata domandata la risoluzione del contratto, sia perché la censura avrebbe dovuto essere proposta come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non come violazione di legge. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
la deduzione formale di violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del merito quando la censura investe accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di decadenza non specificamente approvata; la Corte non accoglie la tesi perché le questioni sollevate richiedono valutazioni di fatto non scrutinabili in cassazione
invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione di buona fede del patto sui vizi; la Corte non ne trae conseguenze, reputando la censura inidonea a superare le rationes decidendi di merito
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inefficacia del patto limitativo della responsabilità del locatore per vizi gravi; la Corte non affronta nel merito la questione perché resta assorbita dal difetto di prova della tempestiva denuncia
invocato per sostenere che l'inadempimento complessivo della fornitrice avrebbe legittimato la risoluzione; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per errata qualificazione del vizio denunciato
richiede l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda; la mancanza di tale specificazione rende inammissibile la censura
il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come tale e non impropriamente come violazione di legge; inoltre occorre riportare con precisione domanda ed eccezione non esaminate
indicato come base della trattazione in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve attaccarle tutte; se una sola resta intatta, il motivo non può condurre alla cassazione.
- La contestazione di un vizio della prestazione o della cosa deve essere provata come rituale e tempestiva secondo il contratto o la disciplina applicabile; in mancanza, resta preclusa la tutela invocata.
- La deduzione di nullità o inefficacia di una clausola contrattuale non supera, da sola, l'accertamento di merito sulla mancata o tardiva denuncia dei vizi, se tale accertamento è autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione.
- Il vizio di omessa pronuncia va dedotto espressamente come tale e con rigoroso rispetto dell'onere di specificazione degli atti processuali rilevanti; in cassazione non è consentita una ricerca autonoma del fascicolo per colmare le carenze del ricorso.
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