Cassazione Civile, Ordinanza n. 06704/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La vicenda nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, definito dalla Corte di appello di Perugia con condanna del Ministero al pagamento di un indennizzo in favore delle tre parti private e con liquidazione delle spese. Su tale liquidazione i soccombenti proposero un primo ricorso per cassazione limitatamente alle spese, denunciando la violazione dei parametri tariffari; la Corte di cassazione accolse il ricorso e rinviò alla Corte territoriale anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello liquidò nuovamente le spese del procedimento originario e del giudizio di cassazione, ma compensò integralmente le spese del rinvio. Con il nuovo ricorso per cassazione, le parti private dedussero: 1) violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere il giudice del rinvio compensato le spese senza alcuna adeguata motivazione e senza indicare gravi ed eccezionali ragioni; 2) violazione del d.m. n. 55/2014, art. 4, punto 2, per avere liquidato le spese della fase originaria ai minimi tabellari. Il Ministero resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto illegittima la compensazione integrale delle spese del giudizio di rinvio perché disposta con mera formula apodittica e senza indicazione di gravi ed eccezionali ragioni; ha invece escluso che vi sia un principio di assoluta inderogabilità dei minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, valorizzando la discrezionalità del giudice nella fascia tabellare e la sufficienza della motivazione offerta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del rinvio e la Corte ha deciso nel merito, ponendo le spese del rinvio e quelle del giudizio di legittimità a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari e liquidazione degli importi indicati in dispositivo.
Norme richiamate
richiamato quale base del procedimento di equa riparazione che aveva dato origine alla controversia sulle spese
richiamato dal ricorrente come parametro sulla liquidazione e rifusione delle spese secondo soccombenza
la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione meramente tautologica non è sufficiente
richiamato insieme ai parametri tariffari per contestare la liquidazione delle spese professionali
i valori tabellari non sono assolutamente inderogabili nei minimi; il giudice può discostarsene entro la fascia tariffaria, motivando lo scostamento
richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari
richiamato per il giudizio di rinvio a seguito della precedente cassazione
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata quale base del regime attuale dell'art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese
Massime di principio
- La compensazione integrale delle spese processuali non può essere disposta con formula apodittica: il giudice deve indicare specificamente le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
- La parte che ottiene un accoglimento, anche se relativo a una posta di valore esiguo, non può essere privata della rifusione delle spese senza adeguata motivazione sulla compensazione.
- In tema di compensi liquidati secondo il d.m. n. 55/2014, non esiste un principio di assoluta inderogabilità dei minimi tabellari: il giudice può collocarsi entro i parametri e, se si discosta ulteriormente, deve rendere controllabili le ragioni dello scostamento.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dai valori tabellari o opera scelte incidenti in modo apprezzabile sull’importo dovuto, mentre non è richiesto un automatismo rigido nella applicazione dei valori minimi.
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