Cassazione Penale, Sentenza n. 19905/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, limitatamente agli effetti civili, della sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 24/01/2022. Il ricorrente, costituitosi parte civile in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione "Movimento per la Giustizia Robin Hood", deduceva: (i) incompletezza del dispositivo della sentenza impugnata e nullità per mancata decisione sull'appello proposto avverso l'assoluzione di Scaglia; (ii) errori di diritto e vizi di motivazione circa l'assoluzione di Belpietro per omesso controllo sulla pubblicazione di un titolo ritenuto diffamatorio; (iii) errata determinazione dei termini di prescrizione e rilievi connessi alla divulgazione via Internet; (iv) mancata ammissione e mancata decisione sull'appello proposto dall'associazione; (v) richiesta generale di annullamento o riforma per vizi di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte ha: (i) disatteso la richiesta di rinvio in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sull'applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p.; (ii) accolto parzialmente il ricorso nella parte in cui ha rilevato l'omessa decisione nel dispositivo circa l'appello proposto avverso l'assoluzione di Scaglia Andrea, annullando la sentenza impugnata "agli effetti civili" limitatamente alla posizione di Scaglia e rinviando al giudice civile competente per valore in grado d'appello; (iii) dichiarato inammissibili le restanti censure proposte dal ricorrente (compresi i motivi relativi all'assoluzione di Belpietro e i rilievi sulla prescrizione), ritenendole o mere riconsiderazioni delle risultanze o infondate; (iv) dichiarato inammissibile il ricorso proposto nella veste di legale rappresentante dell'associazione "Movimento per la Giustizia Robin Hood" in quanto la costituzione dell'associazione non era stata ammessa in sede penale; (v) condannato la ricorrente, nella parte inammissibile, al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la disposizione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applichi, in assenza di disciplina transitoria, solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dal 30/12/2022 in poi; per giudizi d'impugnazione relativi a sentenze anteriori non è immediatamente applicabile.
art. 33 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n.150/2022
Norma che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p.; rilevante per la questione di retroattività/temporalità di applicazione.
Richiamata per il principio secondo cui la disciplina processuale introdotta successivamente regola i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore, con riferimento all'affidamento delle parti e alla certezza delle regole processuali.
Citato in relazione alla possibilità, in ipotesi di omissione o errore materiale del dispositivo, di procedere alla rettifica del dispositivo; la Corte ha però distinto il caso di omissione radicale (mancata decisione su un gravame) che non è sanabile con semplice rettifica materiale.
Richiamato nell'ambito del ragionamento della Corte per spiegare che, pur rilevata la prescrizione, i giudici di merito hanno comunque esaminato e confutato i motivi d'appello e hanno fatto prevalere un'assoluzione nel merito ove pertinente.
Richiamato con riferimento alla continuazione di reati e al calcolo della prescrizione: la Corte osserva che eventuali ulteriori divulgazioni in rete, se costituenti reati continuati, non incidono sul termine iniziale della prescrizione dei fatti originari ai sensi della formulazione allora vigente.
Norma applicata per condannare la ricorrente, nella parte inammissibile, al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende.
Richiamato in relazione al reato contestato a Belpietro (omesso controllo come direttore responsabile); la Corte ha analizzato la natura del titolo e del contenuto dell'articolo per decidere sull'imputazione.
Massime di principio
- La norma processuale che limita l'impugnazione per i soli interessi civili (art. 573 comma 1-bis c.p.p.) non si applica retroattivamente: è operativa solo per sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (qui individuata al 30/12/2022).
- Se la motivazione della sentenza contiene decisioni su un gravame ma il dispositivo non le riporta, la differenza può essere sanata se si tratta di errore materiale chiaramente riconoscibile; però la completa omissione di una decisione sul gravame di una specifica posizione (soprattutto se riguarda capo diverso) comporta annullamento limitato agli effetti civili e rinvio al giudice competente.
- Le questioni attinenti alla valutazione del contenuto diffamatorio (titolo vs. corpo dell'articolo) devono essere esaminate nel loro insieme: il titolo può essere offensivo autonomamente solo se inequivocabilmente idoneo a ledere la reputazione; altrimenti va valutato nel contesto dell'intero scritto.
- L'esclusione della costituzione di parte civile in sede penale non è impugnabile separatamente se essa è stata decisa nei precedenti gradi; tale esclusione non pregiudica l'azione risarcitoria in sede civile e rende inammissibile l'impugnazione nella veste di rappresentante dell'ente escluso.
- Rilievi generici sulla divulgazione via Internet e sulla presunta continuazione non sopperiscono all'onere di specificare come e quando tali eventi abbiano inciso sul decorso della prescrizione: le ipotesi di continuazione devono essere arguibili e provate per modificare il computo prescrizionale.
- Le censure che si limitano a chiedere una rivalutazione delle prove o delle risultanze di merito, senza indicare manifesta illogicità o violazione di legge, sono inammissibili in sede di legittimità e devono essere trattate come censure di fatto.
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