Cassazione Penale, Sentenza n. 18377/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (riguardante la somma di € 10.029.119,25) per reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 321 e art. 125, comma 3, c.p.p.) e omessa o apparente motivazione in ordine al "periculum in mora": il Tribunale avrebbe motivato solo richiamando la gravità, la sistematicità e la rilevanza dell'evasione fiscale nel tempo, senza spiegare perché sussiste un concreto rischio di dispersione o depauperamento del patrimonio tale da giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della sentenza definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che l'ordinanza manca della motivazione sul periculum in mora richiesta dall'art. 321, comma 2, c.p.p., e ha precisato che la valutazione svolta dal Tribunale con riferimento alla ripetizione delle condotte fraudolente attiene più al pericolo impeditivo (art. 321, comma 1) che non alla specifica esigenza di anticipare la confisca rispetto al giudizio di merito; quindi la motivazione era solo apparente e non idonea a giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
secondo comma (sequestro preventivo finalizzato alla confisca)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche del "periculum in mora", collegata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio; la motivazione non può limitarsi a richiamare la gravitaà del reato o la sistematicità delle condotte.
d.lgs. 74/2000, artt. 2 e 8
Reati contestati (fattispecie di evasione/frode fiscale) che giustificano l'azione penale e la possibile confisca del profitto del reato; tuttavia la presenza del reato non sostituisce l'onere motivazionale sul periculum in mora.
art. 240 c.p.
Norma sulla confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è strumentale ad assicurare la disponibilità dei beni in vista dell'eventuale applicazione della confisca.
Sez. U, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021
Principio di legittimità: l'onere di motivazione sul periculum in mora è essenziale e non può essere assolto con riferimenti generici alla sistematicità del reato; la motivazione è adeguata solo se spiega perché il bene potrebbe essere modificato, disperso, utilizzato o alienato nelle more del giudizio.
art. 325 c.p.p.
Richiamata per sostenere che l'omessa o apparente motivazione integra una violazione di legge: la mancanza di motivazione idonea può configurare vizio rilevante ai fini di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 e Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Giurisprudenza che precisa che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso per violazione di legge, comprensiva di vizi della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice è tenuto a motivare espressamente il "periculum in mora", collegando tale pericolo alla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio di merito.
- La mera descrizione della gravitaà del reato, della sua sistematicità o l'indicazione dell'ammontare dell'evasione non sono di per sé sufficienti a fondare il periculum in mora: occorre argomentare perché, nelle more del processo, i beni rischiano concretamente di essere dispersi, alienati, deteriorati o sottratti.
- Se la motivazione del provvedimento attiene invece al pericolo impeditivo (art. 321, comma 1) e non al periculum necessario per la confisca (comma 2), il provvedimento può essere annullato per vizio di motivazione.
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, ma vizi motivazionali radicali (che rendono incomprensibile l'itinerario logico) rientrano in tale nozione e possono giustificare l'annullamento.
- In casi particolari (es. beni la cui detenzione/uso costituisce reato) la motivazione può essere più sintetica e riguardare l'appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili ex lege, ma questo è un limite eccezionale e specifico.
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