Cassazione Civile, Ordinanza n. 10150/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso per gli anni d'imposta 2012 e 2013 nei confronti di una società proprietaria del centro sportivo di Coverciano, che aveva chiesto l'esenzione per i centri sportivi. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo decisiva la mancata coincidenza tra proprietario del bene e soggetto che svolgeva l'attività sportiva; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, rilevando inoltre che la contribuente non aveva provato la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività non commerciali e che non poteva valorizzarsi il diverso soggetto che deteneva e utilizzava il centro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e illogica in relazione all'esenzione di cui all'art. 7, lett. b), d.lgs. n. 504/1992; falsa applicazione della medesima norma sull'esenzione IMU; violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. per omessa considerazione di un preteso giudicato interno/esterno formatosi in una precedente lite ICI relativa agli anni 2007-2009 sulla classificazione catastale E/9 e sul diritto all'esenzione. Prima della decisione, però, le parti hanno comunicato di avere definito bonariamente il contenzioso e la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione del comune e richiesta congiunta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso presentata dalla società ricorrente e accettata dal comune resistente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito conciliativo della controversia.
Norme richiamate
art. 7, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
Invocato dalla ricorrente come base dell'esenzione IMU per i centri sportivi; la questione non è stata decisa nel merito perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della sufficienza della motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per la falsa applicazione di legge e per la violazione del giudicato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio ICI.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno e alla sua rilevanza nel presente giudizio.
Norma applicata per la rinuncia al ricorso per cassazione da parte della ricorrente.
Norma applicata per la declaratoria di estinzione del processo conseguente alla rinuncia rituale, con compensazione delle spese secondo accordo tra le parti.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte o comunque non contestata nei termini rilevanti, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di definizione bonaria della lite e di accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione delle spese di giudizio.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, le questioni di merito sollevate con i motivi di ricorso restano assorbite e non vengono decise.
- L'esito conciliativo della controversia esclude, secondo la decisione, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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