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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10150/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso per gli anni d'imposta 2012 e 2013 nei confronti di una società proprietaria del centro sportivo di Coverciano, che aveva chiesto l'esenzione per i centri sportivi. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo decisiva la mancata coincidenza tra proprietario del bene e soggetto che svolgeva l'attività sportiva; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, rilevando inoltre che la contribuente non aveva provato la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività non commerciali e che non poteva valorizzarsi il diverso soggetto che deteneva e utilizzava il centro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e illogica in relazione all'esenzione di cui all'art. 7, lett. b), d.lgs. n. 504/1992; falsa applicazione della medesima norma sull'esenzione IMU; violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. per omessa considerazione di un preteso giudicato interno/esterno formatosi in una precedente lite ICI relativa agli anni 2007-2009 sulla classificazione catastale E/9 e sul diritto all'esenzione. Prima della decisione, però, le parti hanno comunicato di avere definito bonariamente il contenzioso e la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione del comune e richiesta congiunta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso presentata dalla società ricorrente e accettata dal comune resistente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito conciliativo della controversia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte o comunque non contestata nei termini rilevanti, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di definizione bonaria della lite e di accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione delle spese di giudizio.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, le questioni di merito sollevate con i motivi di ricorso restano assorbite e non vengono decise.
  • L'esito conciliativo della controversia esclude, secondo la decisione, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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