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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28365/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnativa del licenziamento disciplinare intimato il 4 agosto 2021 per presunte condotte di accessi abusivi al sistema aziendale SOLEWEB, estrazione e invio all'esterno di dati e fatture di clienti. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che: a) il notebook fosse già di sua proprieta dalla data del 12/05/2021 e quindi i controlli aziendali successivi fossero illeciti; b) siano stati violati gli obblighi di informativa e le norme su privacy e controlli (art. 4 Statuto dei Lavoratori, D.lgs. 196/2003, art.13 GDPR); c) omissione dell'esame di fatti decisivi e ammissibilita delle prove testimoniali; d) sproporzione tra fatto e sanzione, e applicabilita di sanzioni conservative previste dal CCNL settore elettrico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: il giudizio sulla data di trasferimento della proprieta del notebook e sulle circostanze fattuali competeva al giudice del merito e non era sindacabile in cassazione; l'appellante non ha dimostrato l'assenza dell'informativa aziendale e la Corte territoriale ha accertato l'esistenza di una policy e di una adeguata informativa; era legittimo l'accesso aziendale ai dati raccolti sul computer in uso al dipendente; la Corte d'appello ha correttamente valutato la gravita e la reiterazione delle condotte (numerosi accessi, oltre 54.000 interrogazioni, invio di 125 mail con 133 fatture) e la violazione dei doveri di fedelta e diligenza, ravvisando la giusta causa di licenziamento per compromissione del vincolo fiduciario. Tutte le censure di violazione di norme sono state considerate, per la maggior parte, come contestazioni di fatto non ammissibili in cassazione oppure prive dei requisiti richiesti. Condanna alle spese di giudizio in favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 1326 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il momento di conclusione del contratto di acquisto del notebook; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in cassazione poiche tratta ricostruzione di fatto devoluta al merito

  • art. 4 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Richiamato in relazione ai controlli sui dispositivi; la Corte ha ritenuto che, posto che la policy aziendale e l'informativa erano state fornite, i controlli rientravano nei limiti consentiti

  • D.lgs. n. 196/2003

    Normativa sulla protezione dei dati personali evocata dal ricorrente per censurare i controlli; la Corte ha valutato che l'uso dei dati emersi e la rilevanza disciplinare erano fondati e che poteva sussistere rischio per la privacy aziendale e dei clienti

  • art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

    Richiamato in tema di informativa; la Corte territoriale ha accertato la presenza di una informativa aziendale sulla possibilita di verifiche e controlli, rendendo legittimi gli accertamenti

  • art. 18 Legge 300/1970

    Invocato dal ricorrente in relazione alla natura della tutela e alla proporzionalita della sanzione; la Corte ha osservato che art. 18 disciplina il regime riparatorio solo se il licenziamento sia illegittimo, mentre qui il licenziamento e stato ritenuto giustificato per giusta causa

  • art. 25 CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico

    Citato dal ricorrente sostenendo che la condotta sarebbe punibile solo con sanzione conservativa; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e ha osservato che il fatto accertato integrava grave nocumento anche reputazionale, giustificando la sanzione espulsiva

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Richiamato dalla Corte per spiegare i limiti del sindacato di legittimita: i riepiloghi di fatto non corretti non sono sindacabili come violazione di norma (n.3) e l'omesso esame di fatti deve rispettare i requisiti delle Sezioni Unite per essere rilevante (n.5); molte censure del ricorrente sono state dichiarate inammissibili per carenza dei requisiti

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente

Massime di principio

  • La determinazione della proprieta di un device e la ricostruzione fattuale sono questioni di merito non devolute alla cassazione salvo che non sussista specifico vizio di legge; in appello tali questioni devono essere provate in modo chiaro per essere sindacabili in cassazione
  • Gli accertamenti aziendali su dispositivi in uso al lavoratore possono essere leciti se l'azienda ha fornito preventiva informativa e policy chiare sull'utilizzo degli asset informatici e sulla possibilita di verifiche in caso di anomalie
  • Per affermare la giusta causa di licenziamento per violazione della fiducia il giudice valuta la gravita, la reiterazione e l'esposizione di rischio per l'azienda (es. numero di accessi, entita dei dati divulgati, destinatari esterni); violazioni che espongono a danni reputazionali o rischi per la privacy possono giustificare il licenziamento
  • In cassazione le doglianze che si riducono a contestazioni di fatto o a valutazioni di proportionalita della sanzione sono, di regola, inammissibili: occorre dedurre questioni di diritto o vizi procedurali specifici e rispettare i requisiti degli artt. 360 e 369 c.p.c.
  • Se si invoca una disciplina collettiva che prevede sanzioni conservative, e necessario riprodurre e valorizzare integralmente la clausola contrattuale e dimostrare che la condotta ricade esattamente nella fattispecie prevista dal CCNL

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