Cassazione Civile, Sentenza n. 28772/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano impugnato la qualifica dei loro rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la società, chiedendo l'accertamento della natura subordinata ovvero l'applicabilità dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 per periodi specifici, la ricostruzione in forza di CCNL (con inquadramento richiesto in VI livello), il pagamento delle differenze retributive e del TFR, la tutela per violazioni della privacy e dei controlli a distanza, e il risarcimento per violazioni dell'art. 2087 c.c. Il ricorso in Cassazione della società mirava a impugnare la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2 ai rapporti dei riders, contestando in particolare: a) la valutazione del requisito dell'esclusiva personalità della prestazione nonostante la proprietà e l'uso di mezzi propri; b) la ricostruzione del requisito della continuità delle prestazioni; c) la sussistenza dell'etero-organizzazione anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Foodinho. Ha confermato che l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 è una norma di disciplina che può applicare la tutela del lavoro subordinato a rapporti formalmente autonomi quando ricorrano elementi quali la personalità della prestazione, la continuità e l'etero-organizzazione. Sul primo punto la Corte ha ritenuto irrilevante che il collaboratore abbia il mezzo proprio: la proprietà del veicolo non esclude di per sé l'applicabilità dell'art. 2, che mira a dissociare qualificazione giuridica formale e disciplina applicabile. Sul requisito della continuità la Corte ha approvato l'interpretazione della Corte d'appello, che ne ha fatto una valutazione ampia, anche alla luce della previsione contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa e del numero di turni opzionati dal rider; inoltre ha ritenuto pertinente la valutazione della possibilità datoriale di sostituire il rider opzionato. Quanto all'etero-organizzazione, la Corte ha ritenuto sussistente il requisito alla stregua dell'organizzazione della piattaforma (algoritmo), del potere di dispatching, del monitoraggio societario e delle regole sui tempi di esecuzione (es. termine di 30 minuti per la consegna e penali). La Corte ha quindi respinto il ricorso per infondatezza e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità
Norme richiamate
d.lgs. n. 81/2015, art. 2
L'art. 2 è stato interpretato come norma di disciplina che rende applicabile la tutela del lavoro subordinato anche a rapporti formalmente autonomi quando sussistano congiuntamente personalità della prestazione, continuità e etero-organizzazione. La proprietà di mezzi non impedisce l'applicazione della norma
codice civile, art. 2697
Riferimento al criterio della prova; la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione di fatto della Corte territoriale riguardo agli elementi probatori sull'etero-organizzazione (tempi/luoghi, modalità di dispatching, algoritmo)
codice civile, art. 2087
Norma invocata dai lavoratori con riferimento a doveri di sicurezza e tutela; non è stata invece centrale nella decisione della Cassazione che ha rigettato il ricorso societario focalizzandosi sull'applicazione dell'art. 2
d.l. n. 101/2019 (conv. L. n. 128/2019)
Richiamato quale modifica alla formulazione dell'art. 2 (passaggio a "prevalentemente personale" e soppressione dell'inciso sui "tempi e luoghi"), usato per sostenere che il riferimento a tempi e luoghi è esemplificativo e non limitativo
Cass. sez. lav., sent. n. 1663/2020 (precedente giurisprudenziale)
Precedente di riferimento che ha chiarito la funzione dell'art. 2 e ha affermato che elementi come il possesso di mezzi propri non escludono automaticamente l'etero-organizzazione; ha inoltre considerato il riferimento a tempi e luoghi come esemplificativo del potere di etero-organizzazione
Massime di principio
- L'art. 2 d.lgs. 81/2015 va interpretato come una norma di disciplina: la qualificazione formale del rapporto (autonomo o subordinato) non esaurisce l'analisi; se emergono personale, continuità e etero-organizzazione, si applicano le tutele del lavoro subordinato.
- La proprietà o l'uso di mezzi propri da parte del collaboratore non esclude di per sé l'applicabilità dell'art. 2; rileva la possibilità di avvalersi di ausiliari e, soprattutto, il controllo e l'organizzazione esercitati dal committente.
- Il requisito della continuità deve essere valutato in senso ampio e può ricavarsi anche da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'abitudine/opzione a svolgere turni ripetuti; non è necessario dimostrare un obbligo di disponibilità in senso stretto.
- L'etero-organizzazione può ricorrere non solo tramite indicazioni sui tempi e luoghi, ma anche attraverso algoritmi, sistemi di dispatching, monitoraggio della performance, penalità e regole unilaterali di esecuzione; tali elementi sono decisivi per ricondurre il rapporto all'art. 2.
- Le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito (es. numero di turni opzionati, modalità di assegnazione delle corse, funzionamento della piattaforma) godono di ampia sindacabilità limitata in Cassazione; i ricorsi in legittimità devono fondarsi su errori di diritto o distorsioni logico-giuridiche della motivazione.
- In casi analoghi, chi gestisce una piattaforma e esercita poteri organizzativi unilaterali (algoritmo, dispatch, controllo dei tempi e penalità) corre concreto rischio di veder applicata la disciplina protettiva prevista per la subordinazione anche se i rapporti risultano formalmente autonomi.
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