Cassazione Civile, Sentenza n. 28773/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 170013 del 03/03/2017 per €52.286,15 elevata dall'Ispettorato territoriale del lavoro per l'impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità. Essi hanno sostenuto di aver affidato mediante contratto di appalto (aprile-ottobre 2009) l'organizzazione e gestione degli spettacoli alla MA.BO. S.r.l., titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori in questione, e quindi di non essere responsabili personalmente delle irregolarità contributive e della mancanza del certificato di agibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia accertato il requisito soggettivo dell'illecito (la consapevolezza, da parte del soggetto che ha permesso l'esibizione nei locali, della mancanza del certificato di agibilità). Ne consegue che va compiuta una verifica istruttoria sulla effettiva conoscenza della mancanza del certificato e che l'onere probatorio di tale consapevolezza incombe sull'ente sanzionatore, pur con il potere/dovere del giudice di valutare documenti acquisiti e di ordinare mezzi di prova d'ufficio. La Corte ha regolato anche la devoluzione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 - art. 6 (formulazione ratione temporis dei fatti)
Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo ... che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.
La disposizione vieta, in modo omnicomprensivo, che nei locali di cui un soggetto ha disponibilità operino lavoratori dello spettacolo privi del certificato; destinatari possono essere non solo datori di lavoro o committenti ma anche soggetti terzi titolari della disponibilità dei locali, purché sussista la consapevolezza della mancanza del certificato.
d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 - art. 10
L'Ente [previdenziale] rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie ... Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi.
Il certificato di agibilità è condizionato alla regolarità contributiva dell'impresa; senza regolarità non è possibile ottenere il certificato e, quindi, utilizzare le prestazioni dei lavoratori dello spettacolo.
d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 - art. 9
L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate ... Le denunzie ... devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti ... In caso di inosservanza ... l'impresa è punita con l'ammenda ...
L'articolo impone all'impresa l'obbligo di denuncia e agli adempimenti contributivi che rendono possibile il rilascio del certificato; è parte del sistema volto alla tutela rafforzata dei lavoratori dello spettacolo.
art. 1, co. 1097, L. n. 205/2017
modifica in mitius dell'art. 6, prevedendo che l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità non si applichi al datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro subordinato che abbia regolarmente versato i contributi presso l'INPS
La riforma 2017 ha parzialmente escluso l'obbligo per il datore di lavoro subordinato che abbia già dimostrato la regolarità contributiva, ma ha lasciato ferma la responsabilità per committenti e soggetti terzi non datore di lavoro quando non sia assicurata la regolarità.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova spetta a chi allega un fatto costitutivo della propria pretesa: qui l'ente sanzionatore deve provare la consapevolezza del soggetto che ha permesso l'esibizione.
art. 3, co. 1, L. n. 689/1981
Per l'illecito in esame si ritiene derogata la normale sufficienza della colpa: la consapevolezza è, in certi casi (datore di lavoro o committente), sostanzialmente desumibile in re ipsa.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall'art. 6 riguarda chiunque abbia la disponibilità giuridica dei locali nei quali si svolge lo spettacolo; la responsabilità non è limitata ai soli datori di lavoro o committenti.
- Per sanzionare il soggetto non datore di lavoro/committente è necessario provare la sua effettiva consapevolezza della mancanza del certificato; la mera "conoscibilità" o negligenza non bastano, salvo che altre circostanze rendano la presunzione di conoscenza particolarmente grave.
- L'onere della prova circa la consapevolezza grava sull'ente sanzionatore, ma il giudice può e deve valutare documenti acquisiti e disporre mezzi istruttori d'ufficio per accertare l'elemento soggettivo.
- In caso di appalto di servizi di spettacolo è prudente prevedere nei contratti obblighi espressi dell'appaltatore di fornire e certificare la regolarità contributiva e il possesso del certificato di agibilità, includendo garanzie e procura di esibizione della documentazione.
- In contenzioso amministrativo e civile è strategico documentare gli accertamenti preventivi effettuati (richieste di certificato, comunicazioni al committente/appaltatore, verifiche formali) perché possono costituire prova della non consapevolezza o della diligenza del proprietario/gestore dei locali.
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