Sentenza n. 73/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione il 24 settembre 2025, che ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore sig. SINGH Haramanjeet il 23 maggio 2025; nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la revoca, da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena, del nulla osta all’ingresso già rilasciato per l’assunzione di un lavoratore straniero. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999. La revoca era stata motivata dalla mancata produzione di documentazione relativa all’iscrizione dell’azienda alla camera di commercio, alla regolarità previdenziale e fiscale, all’idoneità alloggiativa e alla cessione del fabbricato. Il ricorrente ha sostenuto di disporre della documentazione e che la mancata trasmissione fosse dipesa da un malfunzionamento del sistema informatico. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per omessa, o comunque non corretta, comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca. L’Amministrazione ha riconosciuto che il nulla osta era stato rilasciato per effetto di un malfunzionamento del sistema e che, nello stesso giorno, l’avviso di avvio del procedimento di revoca non era andato a buon fine a causa di un ulteriore malfunzionamento. Il ricorrente ha inoltre documentato in giudizio la propria iscrizione camerale, la regolarità nei confronti di INAIL e INPS, l’idoneità alloggiativa e la sufficienza del reddito, anche alla luce del volume d’affari dell’azienda agricola per il 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito del riesame. Il Collegio ha ritenuto confermata in atti la violazione delle garanzie partecipative, poiché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca non era andata a buon fine. Ha inoltre ritenuto plausibile che il medesimo malfunzionamento informatico avesse impedito al datore di lavoro di caricare la documentazione integrativa, non ravvisando una ragione per cui egli avrebbe dovuto ometterne volontariamente la produzione, essendone in possesso. L’Amministrazione non ha smentito nel merito la documentazione prodotta in giudizio, limitandosi a rilevare che avrebbe dovuto essere presentata durante il procedimento. L’annullamento è stato disposto per consentire il riesame della domanda sulla base della documentazione prodotta, senza riconoscimento definitivo del diritto al rilascio del nulla osta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
È richiamato quale parametro normativo della disciplina del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero; il provvedimento di revoca è stato ritenuto illegittimo e annullato in relazione alle modalità di accertamento e partecipazione procedimentale.
È richiamato quale ulteriore parametro della disciplina procedimentale relativa al nulla osta; la decisione ne collega la violazione ai vizi di istruttoria, motivazione e partecipazione dedotti dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo telematico è interessato da un malfunzionamento che può avere impedito al privato di trasmettere la documentazione richiesta, l’Amministrazione non può imputare automaticamente al privato la mancata produzione senza verificare concretamente l’incidenza del malfunzionamento sulla possibilità di adempiere.
- La revoca di un provvedimento favorevole non può essere adottata senza assicurare un’effettiva comunicazione dell’avvio del procedimento e la possibilità di partecipazione dell’interessato, quando tale partecipazione può consentire di contestare o superare le carenze documentali poste a fondamento della revoca.
- La mancata contestazione sostanziale, da parte dell’Amministrazione, della documentazione prodotta dal privato in giudizio può confermare la necessità di un riesame amministrativo effettivo, soprattutto quando la documentazione dimostri la possibile sussistenza dei requisiti richiesti.
- L’annullamento del diniego o della revoca per vizi procedimentali e istruttori impone il riesame della domanda, ma non attribuisce di per sé il diritto al rilascio del titolo o del nulla osta, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
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