Cassazione Civile, Ordinanza n. 34601/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Lo studio professionale chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento per compensi professionali asseritamente maturati in prededuzione e in privilegio, in relazione ad attività di assistenza svolta in favore della società poi fallita: da un lato, assistenza nel percorso di crisi e nella procedura di concordato preventivo; dall'altro, prestazioni contabili e fiscali per bilancio, situazione patrimoniale, dichiarazioni e rimborso imposte. Il giudice delegato ammetteva solo una minima parte del credito e il tribunale, decidendo sull'opposizione, riteneva che l'attività pattuita non fosse stata effettivamente espletata nei termini contrattuali, che l'accordo sul compenso fosse inefficace ex art. 67 l. fall. perché concluso con conoscenza dello stato di insolvenza, e che non ricorressero le esenzioni invocate. Il ricorrente impugnava il decreto con sei motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto, sostenendo che l'accordo avesse ad oggetto un'assistenza ampia al superamento della crisi e non solo la redazione del concordato; 2) omesso esame di fatti decisivi e contestati, diretti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni; 3) violazione delle norme sulla revocatoria fallimentare e sull'esenzione per servizi strumentali all'accesso al concordato; 4) omessa pronuncia sulle ulteriori esenzioni ex art. 67, comma 3, lett. a) ed f), l. fall.; 5) vizi di motivazione e violazione delle regole di liquidazione dei compensi professionali, per avere il tribunale ridotto il compenso senza adeguata giustificazione e senza separare le singole attività; 6) erronea regolazione delle spese di lite, liquidate in misura asseritamente eccedente quanto richiesto dalla parte vittoriosa.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste di violazione dei canoni ermeneutici e di omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito circa l'effettivo adempimento e la corrispondenza tra prestazioni svolte e prestazioni pattuite. Ha giudicato infondato il terzo motivo, chiarendo che la pattuizione del compenso al momento dell'incarico non impedisce la revocabilità dell'accordo ex art. 67, comma 2, l. fall., e che correttamente il tribunale aveva escluso l'esenzione di cui alla lett. g) del comma 3 per mancanza del requisito della strumentalità all'accesso alla procedura concorsuale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte relativa alle esenzioni invocate, perché riferite a ipotesi eccezionali e a pagamenti, non estensibili al contratto di incarico. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il quinto motivo: la censura sulla quantificazione era irrilevante rispetto all'accertato totale inadempimento quanto all'attività principale; per le prestazioni contabili e fiscali, la motivazione sulla congruità del compenso già corrisposto era sufficiente, essendo il tribunale rimasto entro la forchetta tariffaria e avendo spiegato lo scostamento. Ha infine respinto il sesto motivo sulle spese, osservando che la liquidazione corrispondeva alla nota spese della parte vittoriosa e risultava quindi correttamente determinata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale parametro per dedurre violazioni di legge sostanziale, ma la Corte rileva che alcuni motivi, pur formulati come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
la loro invocazione non può trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
i canoni di ermeneutica contrattuale non sono violati quando il giudice attribuisce al contratto un significato coerente con il testo e poi verifica, in fatto, se la prestazione sia stata effettivamente eseguita.
le esemplificazioni contenute nel contratto possono essere utilizzate come parametro di verifica dell'adempimento, non necessariamente per escludere le prestazioni non espressamente nominate.
l'accordo sul compenso professionale può essere inefficace nei confronti della procedura se concluso in presenza dei presupposti della revocatoria fallimentare e della conoscenza dello stato di insolvenza.
art. 67, comma 3, lett. g), l. fall.
l'esenzione per i servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali opera solo se la prestazione è effettivamente strumentale all'accesso al concordato preventivo; non si applica ad attività di ordinaria amministrazione o di assistenza non finalizzate in modo diretto alla procedura.
art. 67, comma 3, lett. a) ed f), l. fall.
si tratta di ipotesi eccezionali di esenzione riferite ai pagamenti e non estensibili, in via analogica, al contratto di conferimento dell'incarico professionale.
impone che il compenso sia pattuito al momento del conferimento dell'incarico, ma non esclude la successiva revocabilità dell'accordo se ne ricorrono i presupposti fallimentari.
viene richiamato per la liquidazione del compenso professionale secondo i parametri tariffari applicabili ai dottori commercialisti.
art. 17, comma 3, D.M. 140/2012
il compenso del dottore commercialista è di regola liquidato applicando al valore della pratica le percentuali della tabella C, salvo variazioni determinate dai parametri del comma 1.
art. 18, comma 2, D.M. 140/2012
consente riduzioni motivate rispetto ai valori tariffari, se giustificate dalla concreta attività svolta e dalle circostanze del caso.
richiamato insieme agli altri criteri tariffari per la liquidazione del compenso professionale.
richiamato insieme agli altri criteri tariffari per la liquidazione del compenso professionale.
costituisce il riferimento parametrico per la liquidazione del compenso dei dottori commercialisti, con un minimo e un massimo liquidabili.
invocato a sostegno della determinazione del compenso professionale in relazione all'opera prestata.
richiamato nel motivo sulla motivazione della decisione e sulla liquidazione del compenso.
richiamato nel motivo relativo alla sufficienza della motivazione del decreto impugnato.
il ricorrente lamentava omessa pronuncia sulle esenzioni dalla revocatoria; la Corte esclude la decisività della censura.
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
è ricordato per precisare che la memoria non può introdurre nuove questioni ma solo illustrare i motivi.
richiamato nel procedimento camerale di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo relativo all'ulteriore contributo unificato, per il quale il testo è tronco ma la norma è evocata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale in una richiesta di rivalutazione del fatto storico dell'adempimento: se il giudice di merito ha attribuito al contratto un significato plausibile e logicamente motivato, la Corte di cassazione non può sostituirsi nella ricostruzione del contenuto concreto della prestazione pattuita.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la contestazione della valutazione o della lettura di fatti che il giudice ha già esaminato, anche implicitamente.
- La pattuizione preventiva del compenso professionale non immunizza automaticamente l'accordo dalla revocatoria fallimentare: se ricorrono i presupposti dell'art. 67, comma 2, l. fall. e la conoscenza dello stato di insolvenza, il contratto può essere inefficace verso la procedura.
- L'esenzione per i servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali opera solo quando la prestazione sia effettivamente e direttamente funzionale all'accesso alla procedura; non basta che l'attività professionale si inserisca, in senso lato, nel tentativo di risanamento dell'impresa.
- Le ipotesi di esenzione dalla revocatoria previste dalla legge fallimentare hanno carattere eccezionale e non possono essere estese analogicamente ad atti diversi da quelli espressamente contemplati, come un contratto di conferimento d'incarico anziché un pagamento.
- In tema di liquidazione del compenso del professionista, il giudice può collocarsi entro la forchetta tariffaria senza necessità di una motivazione particolarmente analitica; una motivazione specifica è invece richiesta quando si esce dai valori di riferimento o si introducono riduzioni ulteriori, purché il criterio seguito resti controllabile.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può introdurre questioni nuove o ampliare i motivi originari del ricorso, potendo solo illustrare o precisare le censure già formulate.
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