Cassazione Penale, Sentenza n. 13816/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 contro la pronuncia di inammissibilita della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente deduceva: 1) errata interpretazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 nel senso che tale rimedio sarebbe esperibile solo per il rigetto e non per l'inammissibilita, con violazione di norme processuali e costituzionali; 2) omissione del contraddittorio e decisione de plano in violazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) mancato riconoscimento del termine per memorie quando il giudice ha rilevato d'ufficio una questione rilevante
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Crotone per il proseguimento del procedimento. La Corte ha ritenuto che l'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 va interpretato in senso ampio comprendendo anche i provvedimenti di inammissibilita della domanda di gratuito patrocinio; ha affermato inoltre che la procedura di cui all'art. 702-bis c.p.c. richiede l'instaurazione del contraddittorio in udienza e non ammette declaratorie di inammissibilita adottate de plano. Il terzo motivo e' stato assorbito.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'art. 99 va interpretato in senso ampio: il rimedio dell'opposizione è esperibile non solo contro il provvedimento di rigetto ma anche contro quello di inammissibilita della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata nella impugnazione; la Corte non formula interpretazione estesa se non nel quadro dell'art. 99
d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 15
art. 15 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
Riferimento normativo indicato nella censura relativa a disciplina di semplificazione procedurale; utilizzato per sostenere esigenze di tutela effettiva
Codice di procedura civile, art. 702-bis
La procedura prevista richiede l'instaurazione del contraddittorio in udienza; non consentirebbe una declaratoria di inammissibilita adottata de plano
Codice di procedura civile, art. 702-ter
Collegato alla procedura sommaria prevista dall'art. 702-bis; richiede rispetto delle garanzie del contraddittorio
Costituzione, art. 111, comma 2
Riconosce il diritto all'effettiva partecipazione al processo e al contraddittorio, leso dalla decisione de plano senza udienza
Costituzione, artt. 3 e 24
Richiamati a supporto del principio di uguaglianza e della tutela giurisdizionale effettiva; la mancata possibilità di impugnare l'inammissibilita provocherebbe disparità di trattamento
Codice di procedura civile, art. 101, comma 2
Richiamato nella parte relativa al diritto di produrre memorie e partecipare al contraddittorio quando il giudice rileva questioni d'ufficio; terzo motivo assorbito ma la sua omissione è rilevante ai fini delle garanzie difensive
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento della impugnazione per violazione di legge e per omessa instaurazione del contraddittorio
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Decreto Primo Presidente n. 84/2016
Usato per giustificare l'adozione della motivazione semplificata da parte della Corte
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019 (Ciracì)
Cass. Sez. 4, n. 17667/2019
Precedente citato a sostegno dell'interpretazione estensiva dell'art. 99, secondo il quale anche i provvedimenti di inammissibilita possono essere oggetto del rimedio previsto
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilita della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato puo' essere impugnata con l'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002; non va limitata ai soli provvedimenti espressi come rigetto
- La procedura sommaria prevista dall'art. 702-bis c.p.c. richiede l'instaurazione del contraddittorio in udienza: il giudice non puo' dichiarare inammissibilita de plano senza dare alle parti la possibilità di partecipare
- La semplice riproposizione dell'istanza davanti al giudice che procede non sostituisce automaticamente la tutela impugnatoria e puo' generare effetti iniqui rispetto alla tutela retroattiva delle attività difensive compiute
- Quando il giudice rileva d'ufficio questioni decisive, la parte deve poter essere messa in grado di presentare memorie e difendersi; l'omissione di tale possibilità puo' costituire violazione dei diritti di difesa
- In caso di violazione delle regole di contraddittorio e di interpretazione restrittiva delle norme sul gratuito patrocinio la Corte di Cassazione puo' annullare il provvedimento e disporre la restituzione degli atti per un nuovo esame conformemente ai principi di garanzia
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