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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23205/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente derivato dal demansionamento, deducendo che dal 29 luglio 2004 gli erano state assegnate mansioni non equivalenti a quelle precedenti. A ciò aveva collegato la domanda di liquidazione del pregiudizio professionale e della perdita di chance. Aveva inoltre chiesto la condanna della società al pagamento di: a) una somma per fringe benefits revocati dal 1 agosto 2005, in particolare auto aziendale e benefit connessi; b) il bonus maturato per gli anni 2009 e 2010; c) l’indennità di esodo prevista da un accordo quadro. La società, resistendo, aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento dell’indennità di mancato preavviso. In appello era stata esclusa la spettanza del danno per la revoca dell’auto aziendale e dei benefit connessi, ritenendo che non vi fosse prova dell’inadempimento datoriale e che il benefit fosse stato riconosciuto in relazione alla policy aziendale e alle mansioni svolte, poi modificata con contributo a carico del lavoratore; era stato altresì escluso il bonus 2009 e, per il 2010, era stata negata la spettanza perché il dipendente non era più in servizio alla data prevista per l’erogazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, violazione dell’art. 2103 c.c. e del principio di irriducibilità della retribuzione per la revoca dell’auto aziendale, nonché violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova; con il secondo motivo ha denunciato, con censure promiscue, violazione di legge, vizi motivazionali, omesso esame di documenti e violazioni processuali in relazione alla disciplina del bonus variabile 2009/2010 e alla rilevanza di documenti prodotti dalla società in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che il principio di irriducibilità della retribuzione tutela la retribuzione corrispettiva delle qualità professionali intrinseche delle mansioni, ma non anche i compensi erogati per particolari modalità della prestazione o collegati a specifici disagi, sicché la revoca dell’auto aziendale e dei benefit connessi era legittima una volta venute meno le condizioni cui essi erano collegati. Ha inoltre osservato che la censura sull’art. 2697 c.c. era generica e priva della necessaria specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali senza indicare con precisione il principio normativo violato o il fatto decisivo omesso, e perché mirava in sostanza a una diversa valutazione dei fatti e dei documenti già esaminati dal giudice di merito. Conseguentemente, la Suprema Corte ha confermato il rigetto delle domande del lavoratore e lo ha condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La garanzia di irriducibilità della retribuzione tutela la componente corrispettiva delle mansioni e della professionalità acquisita, ma non si estende ai benefit o ai compensi riconosciuti per particolari modalità della prestazione o per situazioni specifiche che siano venute meno.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione di violazione dell’onere della prova deve essere specifica e chiarire in cosa consista l’erronea applicazione della regola probatoria; una censura generica è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve individuare con precisione la norma e il principio di diritto asseritamente violati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale richiede l’indicazione del fatto decisivo e controverso non esaminato; non è ammissibile una critica che si risolva nella rivalutazione del merito.

  • art. 2113 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nelle censure sul bonus, ma la Corte non ne ricava un diverso esito decisorio, reputando inammissibile la doglianza.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione della formazione dell’accordo sui bonus; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile nella sua formulazione complessiva.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia di un atto unilaterale della società, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il deposito in appello di un documento; la censura è stata reputata inammissibile nella struttura complessiva.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al deposito di documenti in appello, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nella contestazione dei documenti prodotti in appello; la doglianza non ha condotto all’accoglimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. non copre tutte le utilità economiche percepite dal lavoratore, ma solo quelle che remunerano stabilmente la professionalità intrinseca delle mansioni; sono invece esclusi i benefit o i compensi riconosciuti per specifiche modalità della prestazione, per esigenze particolari o per condizioni di contesto, i quali possono cessare quando vengono meno le ragioni della loro attribuzione.
  • Per sostenere che un benefit aziendale abbia natura retributiva irriducibile, non basta allegarne la percezione continuativa: occorre dimostrare che esso sia stato pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del rapporto e non sia stato concesso solo in relazione a mansioni o policy aziendali modificabili.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se non viene chiarito specificamente quale regola di riparto dell’onere probatorio sarebbe stata invertita o mal applicata e quali fatti decisivi ne risentano.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può cumulare indiscriminatamente violazioni di legge e vizi di motivazione: occorre distinguere i singoli profili, indicare la norma violata o il fatto decisivo omesso e non limitarsi a sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, soprattutto quando la censura richieda di rivalutare documenti e prove già esaminati nelle fasi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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