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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25840/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa da un'azienda sanitaria per euro 385,63, relativa a dieci visite necroscopiche e spese eseguite in un determinato periodo. In primo e secondo grado l'ingiunzione è stata annullata, ritenendosi che le visite necroscopiche fossero prestazioni gratuite perché rese nell'ambito di un servizio essenziale di ordine pubblico e di tutela della salute collettiva. L'ente sanitario ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 99, 112 e 346 c.p.c., lamentando ultrapetizione e violazione del principio devolutivo perché il Tribunale avrebbe esaminato una questione di gratuità del servizio non devoluta con l'appello e non riproposta; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1 d.P.R. 285/1990, dell'art. 54 L. 289/2002, dell'allegato 2.A del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e della voce 23 del tariffario regionale, sostenendo che le visite necroscopiche sarebbero sempre a pagamento, salvo il caso di accertamento del decesso in assenza di assistenza medica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di appello, la parte vittoriosa in primo grado può limitarsi a riproporre le questioni assorbite o superate senza necessità di appello incidentale, e nel caso concreto risultava che la questione della gratuità era stata effettivamente riproposta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non censurava tutte le autonome rationes decidendi poste dal Tribunale a fondamento della decisione, in particolare quelle relative alla funzione di controllo e vigilanza delle visite necroscopiche quale attività istituzionale di tutela della salute e della sicurezza pubblica e alla disciplina regionale che ne prevedeva la gratuità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome, tutte devono essere specificamente censurate, altrimenti il ricorso va respinto nel suo complesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato però dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 346 c.p.c. a sostegno della censura di ultrapetizione e violazione del principio devolutivo, censura però ritenuta infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il giudice avrebbe pronunciato oltre i limiti del devoluto; la Corte esclude la violazione.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte ribadisce che le questioni assorbite o superate non richiedono appello incidentale, ma devono essere riproposte in modo chiaro per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.

  • art. 1 d.P.R. 285/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi della onerosità delle visite necroscopiche; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 54 L. 289/2002

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa tariffaria, senza accoglimento.

  • allegato 2.A del D.P.C.M. 29 novembre 2001

    Evocato quale fonte sui livelli essenziali di assistenza; il motivo che lo richiama è stato respinto/inammissibile.

  • voce 23 del tariffario regionale delle prestazioni e degli interventi erogati dalle aziende sanitarie locali, approvato con D.G.R. 30 gennaio 2004

    Richiamata per sostenere l'assoggettamento a pagamento della prestazione, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La parte pienamente vittoriosa in primo grado, se subisce appello dalla controparte, non ha l'onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o superate, ma deve riproporle in modo espresso e univoco per evitare che siano considerate rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • In cassazione, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurare specificamente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso complessivamente infondato o inammissibile per difetto di interesse.
  • La deduzione di ultrapetizione richiede che il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle domande ed eccezioni o su questioni estranee al thema decidendum; non vi è violazione se il giudice si limita a qualificare giuridicamente la pretesa e a verificare d'ufficio gli elementi costitutivi della domanda.
  • Quando il giudice di merito qualifica una prestazione sanitaria o para-sanitaria come attività istituzionale resa nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, la censura in cassazione deve investire tutte le basi argomentative poste a sostegno di tale qualificazione, non solo una di esse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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