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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00974/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: 1) nullità del decreto penale opposto per presunta violazione delle norme che riservano al P.M. l'iniziativa dell'azione penale (rilevata nella diversità tra la fattispecie richiesta dal P.M. e quella applicata nel decreto); 2) inutilizzabilità degli accertamenti alcolimetrici per omesso e tardivo avviso circa la facoltà di farsi assistere da difensore (discrepanza negli orari tra i prelievi e la redazione dell'avviso); 3) omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la richiesta e la condizione di incensurato dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il terzo motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p. I primi due motivi sono stati respinti: il primo è stato ritenuto privo di interesse essendo il decreto penale stato revocato con opposizione; il secondo è stato giudicato manifestamente infondato, con la conferma che l'avviso alle garanzie difensive trascritto nel verbale successivo è valido e che la mancata redazione contestuale non inficia l'accertamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)

    Norma applicata per la condanna (guida in stato di ebbrezza) con le aggravanti contestate (sinistro e orario notturno): la Corte territoriale ha confermato la condanna ai sensi delle lettere e commi evocati.

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Riferimento nella censura di nullità del decreto penale per presunta violazione delle regole sull'esercizio dell'azione penale; la Cassazione ha ritenuto la doglianza priva di interesse data la revoca del decreto con opposizione.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Citato nella contestazione sulla legittimità del decreto penale; la Corte ha ritenuto assorbita la questione dalla successiva sentenza di merito.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle garanzie difensive (avviso della facoltà di farsi assistere). La Cassazione ha confermato che l'avviso trascritto nel verbale successivo basta a rendere utilizzabili gli accertamenti se il contenuto e la coerenza del verbale non sono dubbi.

  • artt. 354 e 356 cod. proc. pen.

    Riferiti nella critica sulla redazione dei verbali e sulle formalità; la Corte ha ritenuto irrilevante la discrepanza temporale ove il verbale documenti in modo attendibile l'avvertimento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione ai limiti di esposizione del ricorso alla Corte di Cassazione (obbligo di enunciazione sintetica dei motivi).

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme di disciplina delle censure in cassazione; qui indicate come base formale dei motivi di doglianza presentati dal ricorrente.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito dell'interesse ad impugnare; la Cassazione ha ribadito che l'interesse deve essere concreto e idoneo a produrre un vantaggio pratico.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nella parte non annullata della sentenza; la Corte ha usato tale previsione per mantenere stabile la condanna sul punto non oggetto di rinvio.

  • art. 164 cod. pen. (richiamato nella motivazione)

    Citato a proposito del giudizio prognostico sulla recidiva/risocializzazione: la Cassazione ha ricordato che non è competente a riformare valutazioni di merito di tale tipo, che devono essere valutate dalla Corte d'appello in sede di rinvio.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto penale che determina la revoca del decreto assorbe eventuali nullità del decreto stesso: non viè interesse reale a impugnare la nullità di un decreto revocato se la sentenza di merito non può trarre vantaggio dalla declaratoria.
  • La mancata redazione contestuale del verbale di accertamento (es. avviso sulle garanzie difensive) non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova, quando il verbale successivo documenti in modo attendibile che l'avviso era stato effettivamente fornito prima dell'accertamento.
  • La Corte d'appello ha un "dovere" di decidere espressamente sulla richiesta di benefici (es. sospensione condizionale della pena): l'omessa pronuncia costituisce vizio di motivazione e comporta annullamento con rinvio.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni prognostiche sulla recidiva o sulla concessione dei benefici di legge (art. 164 c.p.): in tali casi è necessario il rinvio per nuovo esame da parte della Corte territoriale.
  • Quando la Cassazione annulla solo in parte la sentenza (per esempio limitatamente alla mancata valutazione di un beneficio) può dichiarare irrevocabile la parte di responsabilità non toccata dall'annullamento e rimandare la decisione sul punto omesso.

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