Cassazione Penale, Sentenza n. 32011/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'applicazione della disciplina del reato continuato tra due sentenze irrevocabili (sentenza del 7/11/2017 divenuta irrevocabile il 15/01/2019 per reati indicati negli artt. 81, 110, 629 c.p. con aggravante ai sensi art. 7 d.l. n.152/1991; e sentenza del 30/11/2023 divenuta irrevocabile il 30/4/2024 per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis e reati connessi). Il ricorrente ha dedotto: (i) errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. nell'operare gli aumenti per la continuazione, con presunta violazione del principio del favor rei e del divieto di reformatio in peius; (ii) motivazione insufficiente dell'aumento per la continuazione, lamentando che l'aumento ora applicato sarebbe sproporzionato rispetto a quelli attribuiti in precedenti operazioni esecutive e che il giudice non abbia esposto i criteri adottati ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione. La Corte ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due sentenze in presenza del medesimo disegno criminoso e della continuità temporale e di adesione al programma criminoso dell'associazione mafiosa. Ha ritenuto che non si sia data reformatio in peius né violazione del favor rei: la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha tenuto conto della diminuzione per il rito speciale e ha motivato l'aumento richiamando la gravità del reato di estorsione continuata ed aggravata, richiamando altresì la motivazione della sentenza precedente. La Corte di cassazione ha ricordato i principi di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati in sede di cognizione e non può superare la somma delle pene inflitte dalle singole sentenze; ha inoltre affermato che la motivazione richiesta è correlata all'entità dell'aumento e che, nel caso concreto, la motivazione sintetica fornita è stata ritenuta sufficiente. Il provvedimento impugnato è quindi stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Norma utilizzata per determinare gli aumenti di pena per la continuazione: va rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti stabiliti dall'articolo; la disciplina è favorevole al reo e non può essere utilizzata per peggiorare la posizione del condannato in executivis.
Richiede che il giudice dell'esecuzione motivi le scelte nella rideterminazione della pena; il grado di dettaglio della motivazione è correlato all'entità dell'aumento operato.
Delitto associativo di stampo mafioso ritenuto reato più grave nella sequenza di condanne, integrante elemento per la valutazione della gravità complessiva e per la determinazione della pena base.
Aggravante richiamata in una delle sentenze, usata per dimostrare l'adesione a un programma criminoso tipico dell'associazione mafiosa e per giustificare la maggiore gravità.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 44240/2014; Sez. U, n. 6296/2016; Sez. 5, n. 7432/2013; Sez. U, n. 47127/2021)
Principi stabiliti: il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione per continuazione, non può superare la somma delle pene inflitte dalle singole sentenze né aumentare i singoli aumenti oltre quanto fissato in sede di cognizione; deve inoltre calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite e il livello motivazionale richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina del reato continuato rideterminando la pena, ma non può aumentare la misura dei singoli aumenti al di sopra di quanto fissato nelle sentenze di cognizione né superare la somma delle pene risultanti dalle sentenze stesse.
- La regola del favor rei e il divieto di reformatio in peius impediscono che l'applicazione 'in executivis' della continuazione peggiori la posizione del condannato rispetto al giudicato; eventuali rideterminazioni devono quindi essere favorevoli o almeno non peggiorative.
- Il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi quantificare gli aumenti per i reati-satellite, motivando distintamente tali aumenti nella misura necessaria a consentire la verifica della proporzionalità e del rispetto dei limiti di legge.
- La motivazione richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. è correlata all'entità dell'aumento: aumenti modesti possono giustificare motivazioni sintetiche, aumenti rilevanti richiedono motivazioni più analitiche con indicazione dei criteri adottati.
- Richiamare la motivazione di una sentenza precedente può essere sufficiente qualora quella sentenza abbia già illustrato le ragioni della valutazione aggravante e la continuità, ma il richiamo deve rendere comprensibile il collegamento motivazionale con la nuova determinazione della pena.
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