Cassazione Penale, Sentenza n. 31897/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo (17/01/2025) chiedendo la correzione di un presunto errore materiale: il dispositivo letto in udienza non indicava la concessione dei benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione), mentre la motivazione, depositata entro 60 giorni, esprimeva la volontà di concedere tali benefici. Il ricorso mirava ad integrare il dispositivo per evitare problemi in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Pur ritenendo ammissibile l'interesse del Procuratore generale (anche in favore dell'imputato, ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis c.p.p.), il Collegio ha confermato il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione quando non emergono elementi certi e logici nella motivazione tali da dimostrare che il dispositivo sia palesemente errato. Nel caso di specie la mancata indicazione dei benefici nel dispositivo letto in udienza non è stata dimostrata essere un errore materiale evidente; la motivazione successiva non conteneva elementi sufficienti a sovrapporsi al dispositivo. Pertanto non è stata disposta alcuna integrazione del dispositivo e resta la statuizione originaria (condanna a mesi due di arresto senza recepire formalmente i benefici nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Norma penale relativa alla contravvenzione per molestie; è il reato per cui Cusumano è stato condannato.
art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione."
Consente al pubblico ministero di proporre ricorso in cassazione per ottenere effetti favorevoli all'imputato; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore generale in quanto volto a incidere sulla posizione dell'imputato.
art. 608, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare le competenze dei procuratori nell'impugnare in cassazione; giustifica l'interesse del Procuratore generale a proporre il ricorso.
art. 525 cod. proc. pen.
Disciplina l'immediatezza della deliberazione dopo la chiusura del dibattimento; la Corte ha evidenziato che la possibilità di modificare il dispositivo con motivazioni successive può ledere la funzione garantistica di tale immediatezza.
artt. 533 e 535 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel dispositivo di condanna come riferimento procedurale per la decisione; non sono state accompagnate dall'indicazione dei benefici nel dispositivo.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la motivazione ha fatto riferimento all'art. 133 per il calcolo della pena e per valutare le attenuanti generiche.
Massime di principio
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione prevale generalmente il dispositivo letto in udienza: la motivazione successiva può sovvertire il dispositivo solo se contiene elementi "certi e logici" che dimostrino un errore materiale evidente nel dispositivo.
- La mancata indicazione di benefici (es. sospensione condizionale, non menzione) nel dispositivo letto in udienza non può essere integrata d'ufficio con la sola motivazione posteriore, salvo che sia dimostrabile in modo inequivoco che si è trattato di un errore materiale riscontrabile dagli atti.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso in cassazione anche per ottenere effetti favorevoli all'imputato (art. 568, comma 4-bis c.p.p.), ma deve dimostrare l'effettiva rilevanza dell'impugnazione sulla posizione dell'imputato per superare le limitazioni di ammissibilità.
- Per evitare incertezze è opportuno che il giudice indichi chiaramente, al momento della lettura del dispositivo in udienza, l'eventuale concessione o negazione dei benefici; le parti dovrebbero sollevare immediatamente eccezioni in udienza se rilevano omissioni.
- In sede esecutiva potrebbero comunque sorgere controversie se il dispositivo non riporta formalmente i benefici: la prudenza richiede che difesa e p.m. verifichino la corrispondenza tra dispositivo e motivazione e, se necessario, chiedano chiarimenti o rettifiche tempestive.
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