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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31903/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendola mera riproposizione di analoga domanda già rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Genova il 19/09/2024. La difesa ha invece sostenuto che la nuova istanza presentava elementi di fatto diversi (diversa proposta lavorativa, diversa soluzione abitativa, mutato contesto territoriale) e che, nonostante un rigetto provvisorio del Magistrato di sorveglianza di Vercelli (14/02/2025) per esigenze istruttorie e mancanza di sperimentazione di permessi-premio, la nuova documentazione avrebbe reso necessaria la valutazione nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino affinché la nuova istanza venga esaminata nel merito. La Corte ha motivato che l'art. 666, comma 2, c.p.p. (declarante l'inammissibilità per mera riproposizione) non può essere applicato quando la nuova domanda si fonda su fatti o circostanze non valutati nella precedente decisione (diversa offerta di lavoro, diversa sistemazione abitativa, diverso contesto territoriale), e ha richiamato la giurisprudenza che consente alla Corte di accedere agli atti per valutare errori di procedimento.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al presidente del tribunale di sorveglianza di dichiarare l'inammissibilità di istanze che siano mera riproposizione di richieste già rigettate; la Corte precisa che tale preclusione non opera quando la nuova istanza si fonda su fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione.

  • art. 678, cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina del procedimento di esecuzione al procedimento di sorveglianza, rendendo applicabile l'art. 666 c.p.p. e la conseguente ricorribilità per cassazione dei decreti presidenziali di inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Grounds di cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e mancanza/manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio di motivazione e alla violazione procedurale.

  • artt. 1, 13, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norme della legge sull'esecuzione penale esterna e sulle finalità rieducative della pena; citate dalla difesa come contesto normativo per l'accesso alle misure alternative, implicando la necessità di valutazione individuale delle condizioni per l'affidamento.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 44572/2010 e Sez. U, n. 42792/2001 e Sez. 1, n. 4761/2024)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare: a) la ricorribilità in cassazione del decreto presidenziale che dichiara inammissibile l'istanza; b) la possibilità per la Corte di accedere agli atti per valutare errori di procedimento; c) il principio per cui la preclusione prevista da art. 666, comma 2, non opera se la nuova istanza deduce fatti o questioni non oggetto della precedente decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. opera solo quando la nuova istanza è effettivamente la riproposizione dei medesimi fatti e delle medesime prove già valutate: se emergono fatti nuovi o documentazione diversa, occorre la valutazione nel merito.
  • Il trasferimento del detenuto o il deposito di nuova documentazione (diversa offerta di lavoro, nuova soluzione abitativa, cambiamento del contesto territoriale) possono impedire che una domanda sia considerata mera riproposizione.
  • Il rigetto provvisorio di una domanda da parte del magistrato monocratico non preclude la presentazione di una nuova istanza al Tribunale di sorveglianza se la nuova richiesta è sorretta da elementi differenti.
  • Contro il decreto presidenziale che dichiara l'inammissibilità è possibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (richiamato dall'art. 678), e la Corte può accedere agli atti per valutare l'eventuale 'error in procedendo'.
  • Per ridurre il rischio di inammissibilità, la parte che ripropone una misura alternativa deve documentare compiutamente le novità rispetto alla precedente istanza (contatti effettivi con il datore di lavoro, conferme scritte della disponibilità abitativa, elementi sul progetto di trattamento, ogni elemento istruttorio nuovo).

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