Cassazione Penale, Sentenza n. 32014/2025 del 25/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio ai sensi dell'art.73 T.U. stupefacenti; il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art.73 (in particolare la mancata riconduzione alla fattispecie del "fatto lieve" di cui al comma 5), la manifesta illogicità della motivazione per aver basato la valutazione sulla sola entità ponderale (peso lordo e non principio attivo), contestazione della valutazione delle dichiarazioni sull'origine dei contanti rinvenuti e impugnazione della confisca ai sensi dell'art.240-bis c.p. per presunta sproporzione e mancata prova di precedenti cessioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, in parte, aspecifico per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la valutazione di merito avesse correttamente operato una valutazione complessiva degli indici rilevanti (peso della sostanza, modalità di occultamento, somma di denaro non giustificata e condizioni economiche dell'imputato) escludendo la sussistenza del "fatto lieve". Ha altresì confermato la legittimità della confisca della somma di denaro in ragione della sua sproporzione rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e ha ritenuto fondata la revoca della confisca del telefono da parte della Corte d'appello per mancanza di prova del collegamento con il reato. Conseguenze pratiche: viene mantenuta la sentenza di condanna di secondo grado (reclusione commutata in detenzione domiciliare anni 2 e mesi 8 e multa di € 12.000,00), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
La Corte sottolinea che la qualificazione del "fatto lieve" ex comma 5 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici (peso, modalità, mezzi, pericolosità sociale) e che il dato ponderale non può essere l'unico criterio decisivo; la non occasionalità è elemento determinante e specializzante.
Codice penale
La confisca può essere disposta in presenza di una sproporzione tra il valore della somma e le condizioni economiche del soggetto; non è necessario che la confisca sia fondata su provate pregresse condotte delittuose se sussiste evidente sproporzione e mancanza di plausibile giustificazione della provenienza.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che qualificano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o aspecifici per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159
art. 4, comma 3 (modifica art.73)
Ha introdotto profili relativi alla non occasionalità nella disciplina del comma 5 dell'art.73, richiamati dalla Corte quale elemento da valutare unitariamente nello stabilire la lieve entità.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale principio per la condanna alla Cassa delle ammende: anche se non emergono elementi che il ricorso sia stato proposto con colpa, la Corte può disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Cassazione (giurisprudenza citata)
Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 (Restivo); Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 (Pascale); Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025 (Ticconi); Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Richiamati per affermare orientamenti secondo cui la ricognizione statistica sul dato ponderale può essere utile ma non decisiva: la valutazione deve essere globale e bilanciata tra indici, e in casi concreti uno degli indici può assumere valore assorbente solo dopo un'effettiva valutazione complessiva.
Massime di principio
- La sussistenza della fattispecie del "fatto lieve" ex art.73 comma 5 va valutata complessivamente: il peso della sostanza non è elemento determinante e va sempre bilanciato con modalità, mezzi, pericolosità sociale e eventuale non occasionalità.
- Il dato ponderale va considerato preferibilmente al netto del confezionamento e con riferimento al principio attivo, ma anche la somma di denaro rinvenuta, le modalità di occultamento e le condizioni economiche dell'imputato sono indici rilevanti per escludere la natura occasionale dell'attività.
- Per contestare efficacemente una decisione di merito in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o meri rilanci difensivi non sono idonei e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La confisca del telefono richiede il concreto collegamento tra il dispositivo e il reato (es. accertamenti sulla memoria/contatti); in assenza di tali verifiche la confisca può essere revocata.
- La confisca di somme di denaro può essere disposta per manifesta sproporzione rispetto alle condizioni economiche del possessore senza necessità di provare pregresse condotte delittuose, se manca una plausibile giustificazione della provenienza.
- Anche se il ricorso non è presentato con colpa, la Corte può comunque condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
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