Cassazione Penale, Sentenza n. 31898/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che lo condannava alla sola pena pecuniaria (ammenda) per il reato di cui all'art. 679 c.p. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'interpretazione dell'art. 593, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'inappellabilità prevista riguarda solo le contravvenzioni punibili esclusivamente con ammenda o con pena alternativa e non quelle per le quali la cornice edittale prevede pena congiunta (arresto e ammenda) anche se concretamente è stata inflitta solo l'ammenda; 2) errori di motivazione e mancata valutazione di prova fondamentale, contestando l'attribuzione della qualifica di gestore dell'impianto oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, pur essendo aperto un contrasto giurisprudenziale sulla portata dell'art. 593, comma 3, c.p.p., la giurisprudenza maggioritaria considera inappellabili anche le sentenze che irrogano la sola ammenda per contravvenzioni punibili alternativamente con pena detentiva o pecuniaria. Tuttavia la Corte ha censurato la Corte d'appello di Bari per avere pronunciato l'inammissibilità dell'appello invece di astenersi dal decidere e qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, disponendo il rinvio a nuovo ruolo per la decisione sul ricorso.
Norme richiamate
art. 593 c.p.p.
La norma prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna quando sia stata applicata la sola ammenda; la giurisprudenza maggioritaria interpreta la norma come riferita alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda o con pena alternativa, comprendendo dunque anche i casi in cui, pur essendo prevista alternativa con pena detentiva, sia stata inflitta concretamente solo l'ammenda
art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150
art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22/10/2022 n. 150
Modifica normativa richiamata a supporto della portata dell'art. 593 c.p.p.; la Consulta giurisprudenziale e la dottrina sono state coinvolte nella lettura della nuova formulazione
art. 679 c.p.
Norma sostanziale della contravvenzione contestata che prevede sia la pena dell'arresto sia quella dell'ammenda, ossia una cornice edittale con sanzioni congiunte/alternative
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio secondo cui la tutela giurisdizionale contro le violazioni di legge si esercita anche mediante ricorso per cassazione; sostiene la legittimazione del rimedio di diritto in presenza di questioni di legge
art. 568 c.p.p.
Norma procedurale che impone al giudice che riceve un impugnazione con mezzo diverso da quello legislativamente previsto di verificare l'impugnabilità oggettiva e la 'voluntas impugnationis' e, in presenza dei presupposti, trasmettere gli atti al giudice competente anziché decidere l'inammissibilità
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riceve un'appello contro una sentenza che ritiene inappellabile per effetto dell'art. 593 c.p.p., deve astenersi dal decidere definitivamente sull'inammissibilità e, verificata l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare, qualificare l'atto come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti; il potere di dichiarare inammissibile l'appello è limitato
- La regola di inappellabilità dell'art. 593, comma 3, c.p.p. è interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria in senso esteso: comprende sia le contravvenzioni punibili con sola ammenda sia quelle punibili alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, quando sia stata inflitta concretamente la sola ammenda
- Se l'impugnazione solleva questioni di fatto o di prova (es. qualificazione soggettiva come gestore), tali censure possono essere valutate nel merito del ricorso per cassazione solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità (la Cassazione è rimessa principalmente ad accertare la violazione di legge e i vizi di motivazione indicati come dedotti)
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni di massima rilevanza (come l'ambito di applicazione dell'art. 593 c.p.p.), è possibile che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite; tuttavia, fino alla decisione delle Sezioni Unite, il principio maggioritario trova applicazione
- Chi intende impugnare una sentenza che ha inflitto la sola ammenda per una contravvenzione con cornice edittale mista/alternativa dovrebbe proporre appello consapevole che la Corte d'appello potrebbe limitarsi a trasmettere gli atti alla Cassazione previa qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione
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