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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16049/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale. Il ricorso riguardava un solo motivo, articolato come vizio di motivazione per asserita carenza della stessa, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza era estremamente generica, in violazione dell'art. 581 c.p.p., e inoltre sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    È la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito; la sentenza di legittimità non ne approfondisce il contenuto sostanziale.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro omesso nella motivazione; la Corte non ravvisa vizi utili, poiché il motivo è generico e ripetitivo.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di commisurazione della pena; la doglianza è ritenuta generica e già disattesa in appello.

  • art. 581 c.p.p.

    La Corte valorizza la violazione dell'onere di specificità del ricorso, ritenendolo estremamente generico.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e autosufficiente: una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito se il giudice di appello ha già esaminato e confutato le censure con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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