Cassazione Civile, Ordinanza n. 33190/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto con cui l'amministrazione finanziaria aveva irrogato a una società una sanzione per tardiva fatturazione di un'operazione imponibile IVA relativa all'anno 2003. Secondo l'Ufficio, in un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nel 2002 con decorrenza 1 gennaio 2003 era stata prevista, tra le condizioni sospensive da realizzarsi entro il 31 dicembre 2002, anche la cessione a titolo oneroso delle scorte di magazzino; la fattura relativa a tale cessione era stata invece emessa solo l'8 agosto 2003. La società aveva impugnato l'atto, ma dopo un primo accoglimento in appello e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente rigettato l'appello, ritenendo che il contratto e altri elementi fattuali dimostrassero il trasferimento delle scorte dal 1 gennaio 2003 e che la contribuente non avesse provato un successivo diverso accordo o un differente momento di cessione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse preteso una prova documentale troppo rigorosa e non avesse considerato la possibilità di prova presuntiva contraria; nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sull'affitto di ramo d'azienda e sulla vendita di cose determinate solo nel genere, oltre a violazione del principio di non contestazione in relazione a ulteriori condizioni sospensive e all'accordo sindacale; secondo la ricorrente, la cessione delle scorte non poteva ritenersi automatica con il contratto e il prezzo era stato determinato solo al momento della fattura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la motivazione della CTR in sede di rinvio fosse sufficiente e non apparente, perché aveva spiegato per quali ragioni riteneva provata l'integrale applicazione del contratto al 1 gennaio 2003 e, correlativamente, non dimostrata dalla società una cessione delle scorte in un momento successivo. Dall'altro lato, ha dichiarato inammissibili le censure che miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre considerato infondata la doglianza sull'onere della prova, osservando che la CTR si era conformata al precedente di cassazione che aveva già ritenuto sufficienti gli indizi offerti dall'Ufficio a invertire l'onere probatorio; la prova contraria richiesta alla contribuente doveva quindi essere idonea a superare il dato contrattuale e gli elementi concordanti, mentre non risultavano prodotti atti aggiuntivi, verbali di consegna o scambi di lettere. È stata anche reputata inammissibile la censura sul non contestato accordo sindacale perché nuova, e inammissibile quella sulla sussunzione nella vendita di cose generiche perché introduceva temi nuovi e richiedeva una rivalutazione del merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei, incombe sul contribuente dimostrare il fatto estintivo o contrario, e la CTR ha ritenuto che tale prova non fosse stata data in modo adeguato.
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo posto a base dell'accertamento della tardività della fatturazione.
richiamato per valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Ufficio e la loro idoneità a fondare la presunzione.
invocato dalla ricorrente, ma le censure sono state considerate in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza del rinvio fosse priva del minimo costituzionale di motivazione.
richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale per le doglianze di violazione di legge, ritenute però in parte inammissibili perché volte a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, respinta dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha precisato che il vizio riguarda un fatto storico e non la rivalutazione delle risultanze istruttorie.
richiamato sia per il principio di non contestazione sia in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova o comunque non decisiva.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di individuazione della cosa determinata solo nel genere; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché nuova e diretta al merito.
richiamato con l'art. 1378 c.c. sul tema dei beni generici e dell'individuazione della cosa dovuta.
richiamato per sostenere che l'eventuale cessione delle scorte dipendesse dall'autonomia contrattuale; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mira a un nuovo apprezzamento del merito.
richiamato in relazione alla disciplina dell'affitto di ramo d'azienda.
richiamato per il principio di struttura chiusa del giudizio di rinvio e il divieto di nuove domande o eccezioni.
richiamato solo come riferimento a una relazione sulla gestione aziendale valorizzata dalla CTR tra gli elementi fattuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza di cassazione e alle risultanze già acquisite, essendo preclusa alle parti l'introduzione di domande, eccezioni o temi nuovi, anche mediante nuova documentazione.
- Quando l'amministrazione abbia offerto elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la pretesa, il contribuente deve fornire una prova contraria effettiva e specifica; il giudice può richiedere una prova documentale particolarmente solida se essa sia necessaria a superare il dato contrattuale e gli indizi concordanti.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di ragionamento controllabile; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile dalla parte soccombente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mera diversa lettura delle prove o il mancato esame di singoli elementi istruttori.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del compendio probatorio; la critica all'apprezzamento delle prove resta, di regola, insindacabile.
- Se il contratto prevede condizioni sospensive e un termine per la loro realizzazione, la parte che sostenga un diverso momento di efficacia o di cessione deve dimostrare un successivo accordo modificativo o fatti idonei a superare la disciplina pattizia originaria.
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