Cassazione Penale, Ordinanza n. 10279/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamando i principi della Corte costituzionale n. 186/2000 in tema di sanzione pecuniaria per inammissibilità colpevole.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna resa in rito abbreviato dal GIP. I reati accertati riguardavano la detenzione di un'arma di provenienza illecita e la ricettazione dell'arma stessa, oltre alla recidiva qualificata e alla continuazione. I motivi dedotti erano due: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la qualificazione giuridica della condotta sarebbe stata errata; 2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, contestando il diniego dell'esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e in larga parte meramente fattuali e rivalutativi, già esaminati dai giudici di merito. Quanto alla recidiva, ha valorizzato i precedenti numerosi e specifici, distribuiti dal 2000 al 2014 e ravvicinati anche alla scarcerazione, come indice di pericolosità attuale. Quanto al capo sulla ricettazione, ha ritenuto congrua la motivazione di merito sul mancato accertamento della contestualità tra la ricettazione dell'arma e la successiva detenzione accertata il 25 ottobre 2023.
Norme richiamate
Richiamato quale norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta in base alla motivazione di merito, escludendo un errore di sussunzione.
Richiamato in relazione alla recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego dell'esclusione della circostanza aggravante sulla base dei precedenti specifici e della pericolosità attuale.
Usato per fondare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967
Norme incriminatrici poste a base del capo a della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruire oltre la specifica fattispecie contestata.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione di legge, si risolva nella mera riproposizione di censure di fatto già valutate in modo puntuale e logicamente coerente dai giudici di merito.
- La qualificazione della condotta come ricettazione può essere confermata quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione congrua, la contestualità tra l'acquisto o la ricezione del bene e la successiva detenzione, rendendo non decisiva la prospettazione difensiva alternativa.
- La recidiva può essere legittimamente mantenuta quando la motivazione valorizzi precedenti numerosi, specifici e temporalmente significativi, idonei a dimostrare una persistente pericolosità attuale dell'imputato.
- La contestazione della recidiva in cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata e si limita a una richiesta di rivalutazione del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve condannare il ricorrente alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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