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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38474/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di rinvio nel quale la Corte d'appello, nel liquidare le spese di tutti i gradi, aveva riconosciuto il compenso per il giudizio di merito, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, ma aveva escluso, per il merito e per il rinvio, il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione. La parte privata ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che l’omissione di tale voce avesse determinato una liquidazione inferiore al minimo tariffario inderogabile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, richiamando il principio per cui, ai fini della liquidazione della fase istruttoria, rileva anche l’esame dei provvedimenti pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli dai quali si desuma che l’istruzione non fosse necessaria; tale criterio, già affermato per l’opposizione a decreto ingiuntivo, è stato ritenuto estensibile al giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 per l’analoga struttura dei due procedimenti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito riconoscendo alla ricorrente il compenso dovuto per la fase istruttoria e di trattazione in entrambi i giudizi di merito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente la somma complessiva di euro 567,00, corrispondente a euro 283,50 per la fase istruttoria e di trattazione del giudizio di merito e euro 283,50 per la medesima fase del giudizio di rinvio, oltre accessori di legge. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400, di cui euro 100 per esborsi, oltre accessori, disponendo la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma violata per censurare la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore a quella dovuta.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto del difensore a un compenso adeguato e non inferiore ai parametri minimi applicabili.

  • D.M. n. 55/2014

    Usato come parametro per la liquidazione del compenso professionale; la Corte ne valorizza l'art. 4, comma 5, lett. c), per riconoscere la fase istruttoria/trattazione.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 quale fonte dei parametri di liquidazione delle spese professionali.

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014

    La fase istruttoria va riconosciuta anche quando l’esame degli atti e dei provvedimenti del processo consenta di desumere che l’istruzione non sia stata necessaria.

  • art. 5-ter della Legge n. 89/2001

    Il principio elaborato per l’opposizione a decreto ingiuntivo è stato esteso al giudizio di opposizione disciplinato da tale norma, per l’analogia strutturale del procedimento.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    È stata applicata la decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del difensore, la fase istruttoria o di trattazione può essere riconosciuta anche quando nel giudizio non si sia svolta un’istruzione piena, purché dagli atti o dai provvedimenti giudiziali emessi nel corso del processo si possa desumere l’esame della questione istruttoria o la non necessità di procedere all’istruzione.
  • La mancata liquidazione di una fase prevista dai parametri forensi, quando dovuta in base all’attività processuale effettivamente svolta o comunque scrutinata dal giudice, può integrare violazione dei criteri normativi di liquidazione delle spese.
  • Il principio affermato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto al riconoscimento della fase istruttoria, è estensibile ad altri procedimenti con struttura analoga, se il giudice di merito ha valutato l’assetto processuale in modo equivalente.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito sulla spettanza e quantificazione delle spese processuali.
  • In tema di spese di lite, la liquidazione deve rispettare i parametri normativi applicabili e non può essere ridotta omettendo voci compensative dovute senza una valida giustificazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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