Cassazione Civile, Ordinanza n. 07640/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva per rilascio, il ricorrente propose opposizione ex art. 615 c.p.c. e, ottenuta la sospensione dell'esecuzione, introdusse il giudizio di merito per far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di un appartamento. Sosteneva di aver posseduto il bene uti dominus dal dicembre 1986, in modo pieno, esclusivo, pubblico e continuato, affermando che la controparte non aveva adeguatamente provato l'esistenza di un preliminare di vendita e che, in ogni caso, la notifica del precetto del 7 marzo 2007 era nulla e non idonea a interrompere il possesso o la prescrizione. I motivi di ricorso per cassazione erano quattro: 1) violazione dell'art. 2724 c.c., perché la prova del preliminare avrebbe richiesto il documento e non una testimonianza; 2) travisamento dei documenti, poiché in atti non vi sarebbe stato alcun preliminare intestato al ricorrente; 3) vizio di motivazione sulla nullità della notifica del precetto del 7 marzo 2007; 4) difetto o omessa motivazione sulla questione dell'interversione del possesso e sul dies a quo del termine utile per usucapire.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla non contestazione in appello dell'esistenza di un contratto preliminare che aveva attribuito al ricorrente la mera detenzione del bene, e non il possesso utile all'usucapione. Ha aggiunto che la consegna del bene in forza di un contratto ad effetti obbligatori non comporta trasferimento del possesso, ma solo detenzione qualificata, salvo interversione del possesso mediante manifestazioni esteriori incompatibili con la detenzione. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili perché la questione della nullità della notifica del precetto era irrilevante, essendo mancato un possesso utile da interrompere, e perché la censura sull'interversione era generica e comunque smentita dall'accertamento di merito circa la detenzione iniziale derivante dal preliminare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma richiamata per l'opposizione all'esecuzione da cui è scaturito il giudizio di merito sulla pretesa usucapione.
La censura sulla prova del preliminare è stata ritenuta non decisiva perché non si confrontava con l'accertamento di non contestazione dell'esistenza del contratto preliminare.
interversione del possesso
La Corte ribadisce che la detenzione derivante da un contratto preliminare non diventa possesso senza una manifestazione esterna di interversione rivolta contro il proprietario/possessore.
Lo spossessamento fallimentare non comporta sottrazione ope legis del possesso al fallito, ma solo presa in consegna dei beni da parte del curatore.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e di percezione della prova.
L'errore censurabile in cassazione è l'errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, non il mero dissenso valutativo sull'idoneità dimostrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la relazione con il bene nasce da un contratto ad effetti obbligatori, la consegna anticipata integra di regola mera detenzione qualificata e non possesso utile ad usucapionem.
- Per trasformare la detenzione in possesso occorre un'interversione del possesso, che deve risultare da comportamenti esteriori, univoci e incompatibili con l'altrui possesso; non basta una mera intenzione interna.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di fatto o doglianze non più pertinenti.
- L'errore di valutazione delle prove non è di per sé sindacabile in sede di legittimità; è censurabile solo l'errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- La nullità della notifica di un atto interruttivo è irrilevante se, per effetto della qualificazione del rapporto con il bene, manca un possesso utile da interrompere.
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