Cassazione Civile, Ordinanza n. 31686/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla banca originaria, poi succeduta da altro soggetto nel corso del giudizio, contro due società: il Tribunale aveva revocato la vendita del 23.5.2008 di un complesso industriale sito in Ragusa e aveva condannato una delle convenute al pagamento del saldo passivo di un conto corrente. In appello le convenute avevano contestato soprattutto il capo relativo al credito bancario, deducendo: la nullità del contratto di conto corrente/lettera contrattuale del 7.1.2011 per difetto di sottoscrizione della banca; la nullità delle condizioni economiche e l'illegittimità di interessi e commissioni applicati, sostenendo il superamento della soglia antiusura; la conseguente erroneità della revocatoria, perché il credito sarebbe stato inesistente o comunque ridotto. La Corte d'appello aveva respinto l'appello ritenendo valida la c.d. firma mono-scritta nel contratto bancario, e aveva reputato inammissibile e comunque infondata la doglianza sull'usura per tardiva allegazione/prova dei fatti costitutivi, mancanza di produzione tempestiva dei decreti ministeriali e mancata prova che il rapporto originario, sorto nel 2003, fosse usurario. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1284, 2697, 1421, 345, 101, 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il CTU aveva rilevato d'ufficio la carenza di pattuizione scritta sugli interessi ultralegali per il periodo 27.2.2003-7.1.2011 e che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare tale rilievo, trattandosi di nullità derivante da norma imperativa e di circostanze già emergenti dagli atti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che non risultava depositata, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., la relata di notifica della sentenza impugnata, e che tale omissione non poteva essere sanata. Ha aggiunto che, in ogni caso, il motivo appariva anche non confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata, basate da un lato sulla tardiva allegazione dei fatti costitutivi dell'usura e della documentazione necessaria, dall'altro sulla mancata prova dell'originaria usurarietà del rapporto. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della revocatoria ordinaria dell'atto di vendita del complesso industriale
richiamato come disposizione imperativa sulla pattuizione degli interessi ultralegali, ma la doglianza non è stata esaminata nel merito per improcedibilità
evocato in relazione all'onere della prova del superamento della soglia d'usura
richiamato a sostegno della rilevabilità d'ufficio della nullità, nei limiti delle allegazioni e produzioni rituali
richiamato per il divieto di nuove domande/eccezioni e per la tardività della produzione documentale in appello
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della relata di notifica della sentenza comporta improcedibilità del ricorso
richiamato per escludere che la produzione del controricorrente possa sanare l'omissione, se non avvenuta
richiamato per il termine breve di impugnazione quando la sentenza risulta notificata
richiamato per il termine lungo in difetto di notifica della sentenza
richiamato per escludere la sanatoria mediante produzione tardiva in cassazione
richiamato dalla Corte d'appello per affermare la tardività della produzione dei decreti ministeriali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità
richiamato per la liquidazione delle spese
richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
normativa antiusura richiamata per la verifica del superamento del tasso soglia
Cass. Sez. Un. n. 26242/2014
richiamata sulla rilevabilità d'ufficio della nullità quando emerga da allegazioni e produzioni rituali
Cass. Sez. Un. n. 24675/2017
richiamata sul principio che l'usura rileva rispetto alle pattuizioni originarie del rapporto
Cass. n. 19597/2020
richiamata sull'onere di parte di produrre la documentazione rilevante per la verifica dell'usura
Cass. n. 16070/2018
richiamata sulla validità dei contratti bancari cd. mono-firma
Cass. n. 30885/2018
richiamata sulla validità dei contratti bancari cd. mono-firma
Cass. Sez. Un. n. 21349/2022
richiamata sull'onere di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata
Cass. n. 15832/2021
richiamata in continuità sul medesimo principio
Cass. nn. 14790, 19475, 27313/2024
richiamate in continuità sul medesimo principio
Cass. n. 23982/2025
richiamata sulla procedibilità/inammissibilità in caso di mancato deposito della relata e sul riparto dell'onere di allegazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, deve depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; in mancanza, il ricorso è improcedibile e l'omissione non è sanabile con produzione tardiva.
- L'improcedibilità non è esclusa solo quando la documentazione della notifica risulti comunque già disponibile per la Corte o depositata dalla controparte nei termini; se tale disponibilità manca, il vizio di rito è rilevabile d'ufficio.
- La nullità della convenzione sugli interessi nei rapporti bancari e la dedotta usura devono poggiare su allegazioni e produzioni tempestive dei fatti costitutivi e della documentazione necessaria; in appello non sono ammissibili nuovi fatti costitutivi tardivamente introdotti.
- Per verificare l'usura occorre avere riguardo alle pattuizioni originarie del rapporto: chi invoca l'usurarietà di interessi e oneri ha l'onere di provare che il tasso era sopra soglia fin dall'origine del contratto o del rapporto dedotto.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità opera solo nei limiti in cui la nullità emerga dalle rituali allegazioni e dalle prove già in atti; il giudice non può supplire alla carenza probatoria della parte.
- Nei contratti bancari, la mancata sottoscrizione della banca non determina automaticamente nullità quando risulti comunque la volontà dell'istituto di avvalersi del contratto da comportamenti concludenti incompatibili con una volontà diversa.
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