Cassazione Penale, Sentenza n. 13649/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la declaratoria di prescrizione in relazione al reato previsto dall'art. 187 d.lgs. 285/1992 (guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti). La difesa deduceva violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che l'assoluzione dal reato previsto dall'art. 589-bis cod. pen. (con la circostanza aggravante dell'essere alla guida in stato di alterazione) avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche per il reato di cui all'art. 187; inoltre si contestava che i giudici si fossero basati solo sulla positività dei cannabinoidi nelle urine senza acquisire gli esami del sangue e senza considerare testimonianze e valutazioni mediche che attestavano lucidità e collaborazione dell'imputato dopo il sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, in presenza di una sentenza di appello che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, il ricorso per cassazione che chieda la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. debba dimostrare con evidenza immediatamente percettibile (ictu oculi) la prova di innocenza o l'evidenza della causa di non punibilità invocata. Il ricorso non ha fornito tale evidenza ma ha prodotto censure di carattere controverso e non immediatamente emergente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
In caso di estinzione del reato per prescrizione, chi invoca l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 deve dimostrare con evidenza immediata (ictu oculi) la causa di non punibilità invocata; senza tale evidenza il ricorso è inammissibile.
Norma sull'omicidio stradale; nel caso in esame è menzionata perché l'imputato era stato assolto da reato previsto da questa disposizione con contestuale considerazione della circostanza aggravante legata allo stato di alterazione.
Norma che sanziona la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti; nel processo si era originariamente contestata tale fattispecie, poi estinta per prescrizione.
Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso si rivela infondato; applicata qui per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la mancata assenza di colpa.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in motivazione come principio secondo cui non si ravvisa assenza di colpa in situazioni di ricorso infondato; supporta la sanzione pecuniaria irrogata.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, chi impugna in Cassazione chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 deve fornire prove immediatamente evidenti dell'innocenza o della causa di non punibilità; argomentazioni controverse o basate su valutazioni probatorie non soddisfano il requisito di evidenza.
- La semplice positività di esami delle urine per metaboliti di sostanze stupefacenti, senza esami ematici o altre prove sintomatiche di alterazione, può essere ritenuta insufficiente a provare lo stato di alterazione psicofisica al momento della guida; tuttavia la valutazione è ricadente nel merito e non risolvibile con una constatazione sommaria in sede di legittimità.
- La Corte di appello, nel caso di causa estintiva per prescrizione, è limitata a una mera constatazione ai fini della declaratoria di proscioglimento per art. 129 comma 2; non può compiere indagini probatorie approfondite per sostituirsi al giudizio di merito.
- Censure che si fondano su elementi controvertibili (testimonianze discordanti, carenze istruttorie) devono essere presentate con argomentazione che renda evidente e immediatamente percepibile l'insussistenza del fatto o la causa di non punibilità; altrimenti sono inammissibili per genericità.
- Chi valuta la possibilità di proporre ricorso in Cassazione in casi di estinzione per prescrizione deve considerare il rischio di condanna per spese e per somma a favore della Cassa delle ammende qualora il ricorso risulti manifestamente infondato.
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