Cassazione Penale, Sentenza n. 13627/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di violazione di legge processuale (art. 597 cod. proc. pen.): si deduce che la Corte d'appello non ha correttamente operato il giudizio progressivo e il bilanciamento per equivalenza fra le attenuanti generiche, in precedenza riconosciute prevalenti, e l'aggravante emersa, con la conseguenza che la pena applicata (mesi sei) sarebbe illegittima perché non ridotta in ragione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione. In motivazione la Corte ha richiamato le precedenti statuizioni dei giudici di merito (che avevano riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante) e ha ritenuto che, posto che la Corte d'appello aveva ridotto la pena al minimo edittale senza operare la diminuzione per le attenuanti, occorreva applicare tale riduzione in diritto: pena base ridotta a mesi sei e, previa applicazione delle attenuanti generiche prevalenti, pena finale determinata in mesi quattro. L'annullamento è stato disposto ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 589 commi 1 e 2 c.p.
La norma è stata applicata nella dosimetria della pena: il comma 2 (che prevede un intervallo edittale superiore) era stato inizialmente richiamato dal tribunale, riducendo la pena per le attenuanti generiche; la Corte d'appello ha poi fissato la pena al minimo edittale del comma 1 senza però applicare le attenuanti riconosciute, situazione che la Cassazione ha corretto.
Il motivo del ricorso invocava tale norma in relazione al dovere di corretta motivazione e del giudizio progressivo in sede di appello: la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancata applicazione del bilanciamento/giudizio progressivo fra aggravante e attenuanti.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
La Corte ha esercitato il potere di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. l), rideterminando direttamente la pena quando le risultanze di fatto e giuridiche dei giudici di merito consentivano la correzione immediata limitata al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se i giudici di merito riconoscono attenuanti generiche prevalenti rispetto a un'aggravante, il giudice di appello che fissi la pena non può limitarsi a riportarla al minimo edittale senza ricalcolare la diminuzione conseguente alle attenuanti: va effettuato il giudizio progressivo/di bilanciamento per equivalenza.
- Quando la Corte di Cassazione ha elementi di fatto e di diritto sufficienti dagli accertamenti di merito, può annullare la decisione limitatamente alla sanzione e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., evitando un nuovo rinvio.
- Il corretto procedimento di dosimetria della pena richiede: individuazione della pena base, applicazione delle aggravanti/attenuanti mediante bilanciamento e, se del caso, formazione del giudizio progressivo; omissioni in uno di questi passaggi possono giustificare la correzione in sede di legittimità.
- La presenza di un precedente annullamento della Cassazione (con rinvio) limita l'intervento successivo della Corte d'appello entro i parametri indicati dalla Cassazione: discordanze rispetto alle statuizioni vincolanti di rito o di fatto possono essere corrette dalla Cassazione senza ulteriore rinvio.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare specificamente la mancata applicazione del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti e chiedere, se possibile, la determinazione diretta della pena da parte della Cassazione quando le risultanze consentano la statuizione.
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