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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13631/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione rispetto all'art. 274, lett. c) c.p.p., contestando la mancanza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, la sproporzione e l'inefficacia della misura custodiale rispetto a misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di colloquio), l'assenza di motivazione puntuale circa l'inidoneità degli arresti domiciliari (art. 275-bis, comma 1 c.p.p.), e la presunta comparazione ingiustificata con altro soggetto che aveva ricevuto misura più lieve.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale del riesame secondo cui sussisteva un rischio concreto di reiterazione, fondato su elementi oggettivi: ingente quantità di cocaina sequestrata in un magazzino collegato al ricorrente, circa €235.000 rinvenuti in una borsa, strumenti per il commercio di droga (bilancini di precisione, 10 cellulari), un tira-pugni e un coltello a serramanico, nonché rinvenimento di stupefacente anche presso l'abitazione. La Corte ha ritenuto coerente il giudizio secondo cui gli arresti domiciliari non avrebbero impedito i contatti con fornitori e clienti. Ha inoltre considerato il motivo di ricorso generico e non specifico, non confrontandosi con la motivazione impugnata, e ha respinto la comparazione con altro soggetto estraneo al procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e tenuto al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p. (lett. c))

    La Corte ricorda che per valutare il pericolo di reiterazione possono essere considerati elementi concreti e le modalità/gravità del fatto; non è vietato utilizzare circostanze obiettive del reato come base della prognosi di recidiva.

  • art. 275-bis c.p.p., comma 1

    Richiamato dal ricorrente come possibile strumento di controllo alternativa; la Corte valuta e conferma che in concreto gli arresti domiciliari con controlli previsti non sarebbero idonei a impedire i contatti con la rete di spaccio.

  • art. 292 c.p.p., comma 2

    La Corte precisa che l'onere di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari sussiste solo per il provvedimento adottato 'inaudita altera parte'; nel riesame non è richiesta un'analoga autonoma rivalutazione preventiva a pena di nullità.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per affermare che la valutazione negativa della personalità (utile ai fini cautelari) può desumersi da criteri oggettivi e dettagliati, tra cui le modalità e la gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'attribuzione delle spese del giudizio al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata quale parametro per la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte non ritiene la condotta del ricorrente colpevole nella determinazione dell'inammissibilità e comunque dispone un versamento di €3.000,00.

Massime di principio

  • Per valutare il pericolo di reiterazione la giurisprudenza e la Cassazione ammettono l'uso di elementi concreti e oggettivi connessi alla condotta (quantità di droga, denaro, strumenti per lo spaccio, armi, più telefoni), non solo l'astratta gravità del reato.
  • La semplice affermazione che una misura meno afflittiva sarebbe sufficiente deve essere motivata in modo puntuale e confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice: argomentazioni generiche o formule di rito sono inammissibili.
  • La comparazione con misure applicate a soggetti estranei al procedimento è irrilevante salvo che non sia proposta e motivata adeguatamente nel processo; il diverso trattamento cautelare non basta di per sé a rimettere in discussione la decisione.
  • Il tribunale del riesame non è tenuto, salvo il caso dell'ordine 'inaudita altera parte', a ripetere integralmente l'autonoma valutazione dei gravi indizi come il giudice che ha emanato la misura; ciò non esime tuttavia dalla obbligatorietà di una motivazione non apparente.
  • L'idoneità degli arresti domiciliari con strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico) va valutata concretamente rispetto alla specifica capacità del soggetto di mantenere contatti con la rete criminale; in presenza di elementi probatori che indicano un ruolo centrale nel traffico locale, la detenzione in carcere può risultare proporzionata.

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