Cassazione Penale, Sentenza n. 13632/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto avverso la sentenza del 9 aprile 2024 che ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 12 settembre 2024. Il ricorrente chiedeva la correzione di un presunto errore percettivo/omissione della Corte in relazione alla negazione della liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 26 maggio 2008 al 12 giugno 2012, deducendo (i) la violazione dell'ammissibilità del rimedio previsto dall'art. 625-bis per le sentenze diverse da quelle di condanna; (ii) errore di fatto per omissione degli accertamenti già compiuti dal giudice di cognizione (assolutori) e per inesistenza di elementi sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della condotta ostativa; (iii) eccezioni di illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 10, 24 Cost. e alla Convenzione europea (art. 5, comma 5), e censura dell'art. 314 c.p.p. relativo all'esclusione dell'indennizzo per dolo o colpa grave.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è riservato al condannato in via definitiva e che l'attore non riveste tale qualità (era stato assolto), richiamando orientamento consolidato. La Corte ha altresì considerato che le dedotte omissioni e difformità rappresentano un dissenso di valutazione (errore di giudizio) e non un errore di fatto rettificabile dal rimedio straordinario; le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate irrilevanti alla luce dell'inammissibilità. Anche la censura sull'art. 314 c.p.p. è stata ritenuta infondata o comunque irrilevante nel caso di specie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto è circoscritto alla posizione del condannato in via definitiva; il comma 4 non amplia la legittimazione ad altri soggetti ma stabilisce l'inammissibilità delle domande quando non ricadono nell'ipotesi del comma 1. L'errore rilevabile deve essere un errore decisivo di percezione dei fatti, non un dissenso valutativo.
La Corte ha ritenuto non pertinente per il ricorso straordinario la questione circa l'esclusione dell'indennizzo per dolo o colpa grave, richiamando il consolidato principio secondo cui tale previsione non contrasta con l'art. 5 CEDU e che la questione, in ogni caso, sarebbe rilevante nel giudizio di riparazione e non nel rimedio straordinario per errore di fatto.
art. 3 Cost.
La dedotta violazione del principio di pari tutela non è stata esaminata nel merito perché la questione di illegittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante in presenza di inammissibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
Riferito all'onere di valutazione preliminare delle eccezioni di legittimità costituzionale; la Corte ha ricordato i criteri di rilevanza e non manifesta infondatezza per l'ammissibilità della questione costituzionale.
art. 10 Cost.
La questione di conflitto tra norme interne e obblighi derivanti dalla Convenzione è stata ritenuta non decisiva nel giudizio di ammissione del rimedio straordinario; la Corte ha poi affermato la conformità dell'art. 314 c.p.p. con la CEDU nel contesto del diritto all'indennizzo.
art. 5 CEDU, comma 5
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ristoro previsto dalla Convenzione è strutturato sul presupposto della detenzione «formalmente illegittima» e che la normativa interna (art. 314 c.p.p.) non contrasta con tale disciplina, secondo giurisprudenza consolidata.
legge 4 agosto 1955, n. 848 (ratifica Convenzione)
Richiamata quale atto di recepimento della Convenzione europea, ma senza effetto decisivo nell'accoglimento delle doglianze del ricorrente, dato il vizio di inammissibilità del rimedio proposto.
Norma che riguarda il reato per cui il ricorrente era stato assolto (richiamata in motivazione come riferimento ai capi di imputazione), non oggetto di interpretazione decisiva nella decisione sul ricorso straordinario.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e alla tassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rivolto principalmente al condannato in via definitiva: chi è stato assolto difficilmente è legittimato a proporre tale rimedio.
- Il rimedio per errore materiale o di fatto riguarda errori percettivi decisivi (omissioni o difformità tali da aver determinato una diversa pronuncia), non semplici dissensi sulla valutazione delle risultanze probatorie (errore di giudizio).
- La diversità di esito tra giudizio di cognizione e giudizio di riparazione è possibile: il giudice della riparazione utilizza parametri e profili di valutazione autonomi e può giungere a conclusioni differenti sulla stessa prova; ciò non implica automaticamente un errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di conflitto con la CEDU possono risultare irrilevanti se il rimedio procedurale invocato è inammissibile per vizio di legittimazione o per carenza di un errore fattuale rilevante.
- Quando si contesta una decisione negativa sulla riparazione per ingiusta detenzione, è preferibile sollevare tutte le censure e le questioni di diritto nel procedimento di riparazione o, se possibile, con i rimedi ordinari (impugnazioni), piuttosto che puntare su un ricorso straordinario che richiede la sussistenza di un errore percettivo decisivo.
- Proporre un ricorso inammissibile comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (tassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente legittimazione e natura dell'errore prima di proporre il rimedio straordinario.
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