Cassazione Penale, Sentenza n. 13628/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zaffiri aveva subito custodia cautelare in carcere dal 13/06/2018 al 24/07/2018 (41 giorni) e arresti domiciliari dal 24/07/2018 all'11/09/2018 (50 giorni) nell'ambito del procedimento contro il cosiddetto gruppo Parnasi per associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Il Tribunale di Roma lo ha assolto con sentenza del 05/04/2024 (divenuta irrevocabile l'11/05/2025). La Corte di appello di Roma ha però respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ritenendo che Zaffiri avesse tenuto comportamenti extraprocessuali di gravissima negligenza (contatti ripetuti con Parnasi e altri, partecipazione a riunioni sulle modalità di finanziamento, predisposizione di contratti con funzione dissimulativa) e non avesse fornito elementi utili alla sua discolpa durante la fase cautelare; per questo avrebbe colposamente indotto in errore l'autorità giudiziaria rispetto alla sussistenza dei presupposti cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata non si sia confrontata in modo adeguato con gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza di assoluzione e abbia errato nell'attribuire rilevanza al silenzio del ricorrente senza dimostrare condotte reticenti o mendaci causalmente rilevanti. La Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di appello e ha disposto il rinvio alla medesima Corte di appello di Roma per un nuovo esame dell'istanza alla luce dei principi esposti dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione
La Corte ricorda che il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere considerato di per sé ostativo al riconoscimento della riparazione; diversamente, menzogne o reticenze attive e causalmente rilevanti possono influire sulla valutazione della colpa grave.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)
La modifica normativa ha introdotto la disposizione che tutela l'esercizio del diritto al silenzio rispetto al diritto alla riparazione, adeguando la disciplina alla Direttiva (UE) 2016/343; la Corte ricorda tuttavia che la modifica non esclude la rilevanza di comportamenti mendaci o reticenti rilevanti ai fini cautelari.
Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016
La direttiva ha ispirato l'intervento legislativo volto a rafforzare la presunzione di innocenza e la tutela dei diritti procedurali degli indagati/imputati; la Corte la cita come contesto normativo che giustifica la tutela del diritto al silenzio nella valutazione della riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve confrontarsi esplicitamente con gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza di merito: non può valorizzare come provati elementi che il giudice della cognizione ha ritenuto non provati.
- L'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64 c.p.p.) non pregiudica automaticamente il diritto alla riparazione; solo la menzogna o la reticenza attiva e causalmente rilevante possono incidere sulla valutazione della colpa grave.
- Per negare la riparazione occorre dimostrare la sussistenza di negligenza grave o condotte attive che abbiano colposamente indotto in errore l'autorità giudiziaria e che risultino causalmente rilevanti rispetto alla detenzione.
- La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto a quella penale, ma non può contraddire i fatti accertati dal giudice di merito: il giudice della riparazione deve rispettare la ricostruzione fattuale definitiva del processo penale.
- La mera frequentazione professionale di un imputato con soggetti poi risultati coinvolti non basta, di per sé, a integrare colpa grave: bisogna provare elementi concreti di partecipazione, consapevolezza o condotte dissimulative attive.
- Se la decisione cautelare si basa su elementi poi esclusi in sede di merito, il richiedente ha buona probabilità di ottenere l'accoglimento della domanda di riparazione a meno che non emerga prova di condotte colpose che abbiano mantenuto in vita l'errore.
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