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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 17/06/2024 della Corte d'appello di Catania. Muntone e Ricciardi contestavano il giudizio di responsabilità per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), il ruolo loro attribuito (posizione apicale/qualificata), la qualificazione dei singoli fatti di spaccio secondo l'art. 73 comma 5 anziché comma 4 e la ricaduta sul comma 6 dell'art. 74; inoltre lamentavano eccesso di pena rispetto al minimo edittale. Scattamaglia impugnava la misura della pena, contestando il computo ai sensi dell'art. 133 c.p. e la mancata riconoscenza delle attenuanti generiche o altra adeguata motivazione sulla distanza dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che le decisioni di merito (Tribunale in abbreviato e Corte d'appello) avessero adeguatamente motivato l'esistenza di una struttura organizzata per l'introduzione di stupefacenti e dispositivi di comunicazione nel carcere di Augusta, anche mediante corruzione di un sovrintendente; da ciò sono derivati capi d'imputazione per associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, associazione ex art. 416 c.p., reati previsti dall'art. 73 comma 4, reati ex art. 391-ter c.p. e corruzione (capo 5). La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi perché generici e privi di confronto puntuale con le risposte della Corte d'appello; ha confermato che i fatti non rientrano nella fattispecie piu' lieve del comma 5 dell'art. 73 e, conseguentemente, escludeva l'applicabilità del comma 6 dell'art. 74. Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che per i ricorrenti la pena base coincideva con il minimo edittale previsto per il reato principale, rendendo infondate le doglianze sulla distanza dal minimo. Per Scattamagna la pena inflitta coincideva con il minimo (2 anni) e l'impugnazione era generica. La Cassazione ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, con pronunce ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Usato per qualificare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie piena (primo comma) e ha escluso la specifica applicazione del comma 6 quando parti dei fatti non rientrano nel comma 5 dell'art. 73

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La distinzione tra comma 4 (fattispecie ordinaria più grave) e comma 5 (ipotesi piu' lieve) è centrale per la qualificazione degli illeciti; la Corte ha ritenuto i fatti riconducibili al comma 4, escludendo la configurabilità dell'ipotesi lieve invocata dalla difesa

  • codice penale, art. 416

    Richiamata come ulteriore fattispecie associativa (associazione per delinquere) contestata in riferimento alla struttura organizzativa emersa

  • codice penale, art. 391-ter

    Contestata per condotte connesse alle comunicazioni/strumenti illeciti; la Corte di merito ha motivato e confermato la rilevanza delle condotte

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 comma 1 lettera g)

    art. 80 comma 1, lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990

    Rilevata come aggravante applicata a Scattamagna; la Corte ha giustificato l'aumento sanzionatorio in relazione a tale aggravante

  • codice penale, art. 133

    Norma sui criteri per la quantificazione della pena; il ricorso di Scattamagna lamentava errata applicazione, ma la Cassazione ha ritenuto la censura generica e la motivazione di merito sufficiente

  • codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato in relazione alle pronunce sulle spese e agli effetti derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Ricorsi che replicano genericamente i motivi d'appello senza un confronto puntuale con la motivazione della corte di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Per contestare la qualificazione dei reati (es. art. 73 comma 4 vs comma 5) è necessario articolare argomentazioni concrete e specifiche sul punto, non meri rilievi generici.
  • Quando la pena base inflitta coincide con il minimo edittale, le doglianze sulla 'distanza dal minimo' richiedono argomentazioni dettagliate per essere ritenute fondate.
  • Per contestare il ruolo personale all'interno di un'organizzazione (posizione apicale o qualificata) è indispensabile affrontare direttamente e punto per punto le argomentazioni della sentenza di merito che hanno motivato l'attribuzione del ruolo.
  • L'applicabilità di forme attenuanti o di norme che riducono la pena (es. comma 6 art. 74) dipende dalla effettiva qualificazione dei singoli fatti; se una parte dei fatti non rientra nella fattispecie piu' lieve, la riduzione può essere esclusa.
  • Le impugnazioni relative al calcolo della pena e alle attenuanti richiedono la specificazione di errori di fatto o di diritto nella motivazione sul punto; censure generiche sono destinate a fallire.

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