Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I due ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato il riesame delle misure cautelari disposte dal Gip in relazione a indagini per reati di stupefacenti. I difensori denunciarono violazione di legge e vizio di motivazione: per Sarachelli Franco si sosteneva che una misura meno afflittiva (arresti domiciliari presso l'abitazione del figlio a Cassino, Lazio) sarebbe stata proporzionata; per Sarachelli Guido si evidenziava la sua sostanziale incensuratezza e il ruolo secondario nelle condotte, tali da rendere idonea una misura meno gravosa o la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo di Sarachelli Franco e lo ha accolto: l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla posizione di Franco e la causa è rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo esame volto a valutare l'idoneità di misure meno incisive. Il ricorso di Sarachelli Guido è stato rigettato; per quest'ultimo la motivazione del Tribunale di Campobasso è stata ritenuta plausibile (spaccio presso l'officina a Isernia, distanza non risolutiva) e Guido è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre sono disposti gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Utilizzato per condannare il ricorrente Sarachelli Guido al pagamento delle spese processuali; norma relativa alle spese per ricorso in Cassazione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la competenza del Tribunale di Campobasso a decidere sul nuovo giudizio dopo il rinvio.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Prescritto l'obbligo della cancelleria di comunicare agli uffici indicati la permanenza della misura cautelare dopo la decisione della Corte.
Massime di principio
- Il rigetto di misure meno afflittive deve essere motivato con elementi concreti e attuali che dimostrino il pericolo di reiterazione: motivazioni meramente ipotetiche o congetturali sono insufficienti.
- La mera previsione di trasferimento geografico (anche di qualche decina di chilometri) non di per sé esclude la possibilità di misure alternative; il giudice deve valutare la reale possibilità per l'indagato di procurarsi strumenti o sostanze per delinquere nel nuovo domicilio (coinvolgimento di conviventi, rete di fornitori, 'avviamento commerciale').
- La condizione di incensuratezza e il ruolo marginale nell'illecito sono elementi rilevanti ai fini della scelta della misura cautelare e possono giustificare misure meno afflittive se non sussistono concreti indizi di pericolo di reiterazione.
- Quando il tribunale di riesame adotta una posizione restrittiva, la motivazione deve collegare strettamente i fatti concreti (luogo, modalità di spaccio, rete di contatti) al rischio di reiterazione, indicando perché misure meno gravi non sarebbero sufficienti.
- In caso di accoglimento parziale in Cassazione la causa viene rinviata per nuovo esame: il giudice di merito deve riesaminare la questione alla luce delle indicazioni della Corte sulle carenze motivazionali.
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