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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I due ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato il riesame delle misure cautelari disposte dal Gip in relazione a indagini per reati di stupefacenti. I difensori denunciarono violazione di legge e vizio di motivazione: per Sarachelli Franco si sosteneva che una misura meno afflittiva (arresti domiciliari presso l'abitazione del figlio a Cassino, Lazio) sarebbe stata proporzionata; per Sarachelli Guido si evidenziava la sua sostanziale incensuratezza e il ruolo secondario nelle condotte, tali da rendere idonea una misura meno gravosa o la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo di Sarachelli Franco e lo ha accolto: l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla posizione di Franco e la causa è rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo esame volto a valutare l'idoneità di misure meno incisive. Il ricorso di Sarachelli Guido è stato rigettato; per quest'ultimo la motivazione del Tribunale di Campobasso è stata ritenuta plausibile (spaccio presso l'officina a Isernia, distanza non risolutiva) e Guido è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre sono disposti gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per condannare il ricorrente Sarachelli Guido al pagamento delle spese processuali; norma relativa alle spese per ricorso in Cassazione.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la competenza del Tribunale di Campobasso a decidere sul nuovo giudizio dopo il rinvio.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Prescritto l'obbligo della cancelleria di comunicare agli uffici indicati la permanenza della misura cautelare dopo la decisione della Corte.

Massime di principio

  • Il rigetto di misure meno afflittive deve essere motivato con elementi concreti e attuali che dimostrino il pericolo di reiterazione: motivazioni meramente ipotetiche o congetturali sono insufficienti.
  • La mera previsione di trasferimento geografico (anche di qualche decina di chilometri) non di per sé esclude la possibilità di misure alternative; il giudice deve valutare la reale possibilità per l'indagato di procurarsi strumenti o sostanze per delinquere nel nuovo domicilio (coinvolgimento di conviventi, rete di fornitori, 'avviamento commerciale').
  • La condizione di incensuratezza e il ruolo marginale nell'illecito sono elementi rilevanti ai fini della scelta della misura cautelare e possono giustificare misure meno afflittive se non sussistono concreti indizi di pericolo di reiterazione.
  • Quando il tribunale di riesame adotta una posizione restrittiva, la motivazione deve collegare strettamente i fatti concreti (luogo, modalità di spaccio, rete di contatti) al rischio di reiterazione, indicando perché misure meno gravi non sarebbero sufficienti.
  • In caso di accoglimento parziale in Cassazione la causa viene rinviata per nuovo esame: il giudice di merito deve riesaminare la questione alla luce delle indicazioni della Corte sulle carenze motivazionali.

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