Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta la mancanza di motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena applicato al reato associativo (art. 74 DPR 309/1990) nel contesto della continuazione fra due sentenze: la Corte di appello di Roma (sequestro a scopo di estorsione e lesioni) e la sentenza di rinvio della Corte di appello di Catania (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e più episodi di spaccio). In particolare si contesta che l'aumento per il reato associativo sia stato fissato in anni 4, mesi 9 di reclusione senza alcuna giustificazione logico-giuridica e in modo incoerente rispetto agli altri aumenti, tutti orientati verso il minimo edittale.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti proposti: ha ritenuto che, pur corretta la ricostruzione della continuazione e l'individuazione del reato più grave, la Corte di appello di Catania non ha motivato adeguatamente la determinazione dell'aumento per il reato associativo. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla parte relativa a tale aumento e ha disposto il rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, perché ridetermini la pena complessiva motivando specificamente l'aumento contestato. Gli altri profili della continuazione e le restanti determinazioni sanzionatorie sono confermati.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per individuare quale sia il reato più grave ai fini della determinazione della pena nella continuazione; il giudice dell'esecuzione ha individuato il sequestro a scopo di estorsione come reato più grave ai sensi di questa norma.
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; il reato associativo accertato con la sentenza sub 2) ha costituito uno dei reati da computare ai fini della continuazione e per il quale è stato contestato l'aumento non motivato.
Richiamato implicitamente quale presidio rispetto al divieto di cumulo materiale e al principio di proporzione tra le pene; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i limiti e i rapporti di proporzione indicati da tale articolo nella motivazione degli aumenti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone; Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018 e altra giurisprudenza citata)
La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati, individuare il reato più grave e poi calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e serve a verificare l'assenza di un cumulo materiale e la proporzione tra le pene.
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice dell'esecuzione deve: scorporare i reati, individuare quello più grave e fissare la pena base, quindi calcolare e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
- La motivazione relativa agli aumenti di pena deve essere esplicita almeno in forma sintetica quando l'aumento non è di minima entità: una semplice riduzione numerica rispetto alla pena in cognizione non sostituisce una motivazione logico-giuridica.
- Il livello di dettaglio della motivazione è proporzionato all'entità dell'aumento: aumenti significativi richiedono una motivazione più articolata per consentire il controllo di legittimità sulla proporzione fra le pene e sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
- In assenza di motivazione percepibile sull'aumento applicato a uno specifico reato satellite, l'ordinanza è soggetta ad annullamento e rinvio per nuova determinazione motivata; non sono ammesse valutazioni di merito nuove in sede di legittimità.
- Nel calcolo complessivo il giudice deve evitare che l'operazione produca un cumulo materiale occulto e deve rendere evidenti i criteri adottati (es. gravità del fatto, ruolo dell'imputato, reiterazione, danno, pericolosità) nella valutazione degli aumenti.
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