Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di esecuzione, aveva revocato l'ordine di demolizione disposto con sentenze penali (nn. 207/95 e 89/97) per abusi edilizi. Il ricorso denunciava violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere prevalenti gli interessi personali dei proprietari/aventi causa (diritto all'abitazione, affidamento sul permesso in sanatoria) rispetto all'interesse pubblico al ripristino, non avrebbe adeguatamente verificato la legittimità delle domande di condono (sussistenza di un possibile frazionamento artificioso, legittimazione dei promissari acquirenti, conformità volumetrica e requisiti per il silenzio-assenso) e avrebbe applicato impropriamente il principio di proporzionalità per revocare definitivamente l'ordine demolitorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato principi consolidati: l'ordine di demolizione imposto con la sentenza di condanna è, di regola, atto dovuto e di natura reale/ripristinatoria; può incidere sui successivi titolari della res e può essere revocato solo se sia assolutamente incompatibile con provvedimenti amministrativi della P.A. che abbiano definitivamente sanato l'abusività. Il giudice penale dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità e i presupposti (soggettivi e oggettivi) del provvedimento in sanatoria che pretende di estinguere il reato, con attenzione a ipotesi di frazionamento artificioso e alla reale legittimazione dei richiedenti (promissari acquirenti). La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale che non ha adeguatamente svolto tali controlli e ha dato eccessivo rilievo al principio di proporzionalità per revocare definitivamente l'ordine. Con queste premesse la Cassazione ha accolto il ricorso (nella parte resa nota: "Il ricorso è fondato") e ha disposto la conseguente pronuncia conforme (annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame secondo i principi esposti, salvo diverso dispositivo contenuto nell'atto integrale).
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) - art. 31 comma 9
"Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale a seguito di condanna è di natura reale e ripristinatoria, atto dovuto salvo che la P.A. abbia emanato provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili; incide anche sui successivi proprietari e non si estingue per semplice trasferimento della proprietà.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 39
Disciplina la procedura di 'condono' e i limiti volumetrici; la Corte richiama la regola secondo la quale il condono può essere frazionato solo nei casi previsti dalla legge (distinti titoli di legittimazione o porzioni autonome) e vieta gli artificiosi frazionamenti volti a eludere i limiti.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - artt. 6 e 38
Indicano i soggetti legittimati a presentare istanza di sanatoria/condono (proprietario, titolare della concessione, committente, costruttore, direttore lavori) e la disciplina della estinzione penale tramite oblazione; limitano la possibilità di estendere benefici a soggetti non espressamente previsti.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 8; Protocollo n.1 art.1; art.6 §1
Le garanzie convenzionali (diritto alla vita privata e familiare, diritto alla proprietà, giusto processo) non impediscono, di per sé, l'adozione/esecuzione di ordini demolitori legittimi; impongono però che l'esecuzione rispetti il principio di proporzionalità e il giusto processo quando esiste impatto sulla sfera personale (es. abitazione).
Giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte Cost., Cons. Stato - orientamenti richiamati)
Confermano che il giudice penale non può sostituirsi alla P.A. nell'accertamento della conformità urbanistica e che l'ordine di demolizione può essere revocato solo se incompatibile con provvedimenti amministrativi vincolanti; inoltre la formazione del silenzio-assenso va valutata alla luce dei requisiti di legittimità della domanda.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione adottato in sede penale a seguito di condanna è, di regola, atto dovuto e di natura reale: vale nei confronti degli attuali titolari della res (anche acquirenti in buona fede) salvo che esista un provvedimento amministrativo della P.A. che lo renda assolutamente incompatibile.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti della sanatoria che invocano l'estinzione del reato: occorre controllare data di ultimazione delle opere, limiti volumetrici, legittimazione soggettiva degli istanti (proprietario vs. promissario acquirente), e indizi di frazionamento artificioso.
- La semplice presentazione di plurime domande di condono da parte di promissari acquirenti non costituisce automaticamente valido titolo: il promissario è legittimato solo se emerge una relazione qualificata e concreta con il bene (possesso effettivo o altro titolo rilevante), altrimenti il Comune non avrebbe dovuto convalidare la sanatoria e il silenzio-assenso può essere viziato.
- Il principio di proporzionalità (ex art. 8 CEDU) può operare in sede esecutiva per valutare la sospensione temporanea dell'esecuzione della demolizione quando l'abitazione sia abituale e ricorrano elementi concreti (buona fede, età/condizioni personali, tempi ragionevoli trascorsi, impossibilità reale di reperire alloggio alternativo), ma non giustifica la revoca definitiva dell'ordine se non nei casi espressamente previsti dalla legge (provvedimenti amministrativi incompatibili).
- La formazione del silenzio-assenso per il rilascio del titolo in sanatoria non è efficace se la domanda è radicalmente inconfigurabile (mancanza di legittimazione dell'istante o artifici); il giudice penale può sindacare la conformità del titolo e i requisiti della domanda.
- Il terzo acquirente danneggiato dall'esecuzione (anche se in buona fede) ha rimedi sul piano civilistico verso il venditore o l'autore dell'abuso per il risarcimento, ma ciò non impedisce l'esecuzione dell'ordine demolitorio.
- In presenza di indizi di frazionamento artificioso o di partecipazione sostanziale di un unico centro di interessi, le domande di condono devono essere considerate unitariamente e sottoposte a stretto controllo amministrativo e giurisdizionale prima di incidere sull'esecuzione penale.
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