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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/11/2024 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 18/10/2024 del GIP del Tribunale di Busto Arsizio: applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 c.p., artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in plurime cessioni di cocaina, eroina e hashish, per complessive cessioni non inferiori a 1655), commessi in Vergiate dal 3/11/2022 al 27/02/2023. Unico motivo di impugnazione: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per mancato riconoscimento della lieve entità, deducendo la rudimentalità della forma organizzativa, le quantità e i guadagni contenuti, la natura di cessioni al dettaglio e la limitatezza temporale delle condotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dai fatti descritti nell'ordinanza impugnata, emergesse una strutturata piazza di spaccio operante in area boschiva con precisa divisione di ruoli, continuità plurimensile dell'attività, diversità di sostanze commercializzate, uso e disponibilità di armi e capacità organizzativa (acquisti all'ingrosso, recupero denaro, protezione del sito). Alla luce di ciò il Tribunale meritevole ha correttamente escluso la riconducibilità alla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, adottando un giudizio globale sulla offensività e reiterazione dell'attività. La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti in concreto) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumentato secondo la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il comma 5 disciplina la fattispecie di 'lieve entità' per i reati di cui al titolo; la Corte interpreta che il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione unitaria e globale dell'attività illecita e non può fondarsi solo sulla quantità di droga ceduta in ciascuna operazione. Reiterazione, pluralità di condotte, diversità di sostanze, controllo di una piazza di spaccio e modalità organizzative escludono la lieve entità.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Citato come riferimento alle aggravanti (es. uso o disponibilità di armi, capacità di organizzazione e pericolo aumentato per i beni tutelati). Nel caso la presenza di armi ha aggravato la valutazione dell'offensività.

  • artt. 81, secondo comma e 110 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato e alla partecipazione pluriattribuita: i fatti sono stati inquadrati come concorso in plurime cessioni, con partecipazione organizzata di più soggetti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata ritenendo la inammissibilità ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà per fissare la somma di 3.000 euro a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La valutazione della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è globale: non è sufficiente considerare la quantità di droga relativa a singole cessioni, ma vanno valutati il contesto complessivo, la reiterazione, l'organizzazione, la pluralità di sostanze e la capacità di rifornire stabilmente il mercato.
  • La presenza di una 'piazza di spaccio' con divisione di ruoli, controllo territoriale, continuità dell'attività e strumenti di protezione (anche armi) è indice forte di esclusione della lieve entità.
  • Argomentazioni difensive che chiedano una diversa valutazione dei fatti sostanziali sono inammissibili in Cassazione se non vengono dedotti vizi di motivazione: la Corte di cassazione sindaca la correttezza logica e la completezza della motivazione, non la rivalutazione probatoria.
  • La mera qualificazione formale dell'organizzazione come 'rudimentale' non è di per sé idonea a imporre il riconoscimento della lieve entità se i fatti nel loro insieme mostrano una capacità diffusiva non episodica.
  • Chi propone ricorso alla Suprema Corte deve prestare attenzione al rischio di dichiarazione di inammissibilità e alle conseguenti sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle Ammende) quando l'impugnazione è manifestamente infondata o fondata su rivalutazioni dei fatti.
  • Fattori utili a sostenere la rilevanza di una lieve entità: assenza di rete organizzata, limitata circolazione di merce e denaro, attività episodica e non continuativa, impossibilità di dimostrare capacità di rifornimento stabile. In mancanza di questi elementi, la richiesta di lieve entità ha scarse probabilità di accoglimento.

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