Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del GIP, del provvedimento daspo emesso dal Questore che vietava al ricorrente l'accesso per cinque anni agli impianti calcistici nazionali e imponeva l'obbligo di presentarsi presso la polizia giudiziaria in occasione delle partite del Terracina. Il ricorso contestava che la convalida del Gip fosse intervenuta in violazione del termine previsto per l'esercizio del diritto di difesa (secondo l'impostazione giurisprudenziale, 48 ore dalla notifica), rendendo impossibile la valutazione della memoria difensiva tempestivamente depositata via PEC; inoltre si censurava l'assenza di adeguata motivazione rispetto all'eccessività della misura e alla presenza di un precedente daspo già impeditivo dell'accesso allo stadio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che, secondo consolidata giurisprudenza, il termine per l'esercizio del contraddittorio cartolare da parte del destinatario del provvedimento del Questore è di 48 ore dalla notifica, e la convalida non può intervenire prima di tale termine. Nel caso concreto la notifica al ricorrente è avvenuta il 16/12/2024 alle ore 15:37 mentre la convalida del Gip è stata emessa il 18/12/2024 alle ore 9:24, quindi prima del decorso delle 48 ore; ciò ha determinato la nullità generale della convalida per violazione del diritto di difesa. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 04/12/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Ha disposto inoltre che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Latina. La Corte ha precisato che la convalida giudiziaria attiene alla libertà personale (quindi la relativa imposizione è sottoposta al controllo del Gip), mentre le misure interdittive previste dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401/1989 restano di competenza esclusiva dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto del procedimento di convalida; in combinato con la giurisprudenza, conferma la necessità del rispetto del termine per l'esercizio dei diritti difensivi nel procedimento di convalida dei provvedimenti del Questore
art. 6 legge n. 401/1989, comma 2-bis
Regola l'obbligo di presentazione presso le autorità di polizia (misura imposta con il daspo). La Corte ha ritenuto che la convalida giudiziaria di tale obbligo attiene alla libertà personale e pertanto il mancato rispetto del termine per il contraddittorio invalida la convalida
art. 6 legge n. 401/1989, comma 1
La Corte ha ricordato che le misure interdittive previste dal comma 1 restano di competenza esclusiva dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, distinguendo le fattispecie soggette a convalida giudiziaria (quelle attinenti alla libertà personale)
art. 24 Cost.
Richiamato come presidio del diritto di difesa: la violazione del termine per il contraddittorio cartolare integra una lesione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa e determina nullità generale
Massime di principio
- La convalida giudiziaria dei provvedimenti del Questore che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione) non può essere pronunciata prima che siano decorse 48 ore dalla notifica dell'atto al destinatario, per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa; l'inosservanza di tale termine comporta nullità generale della convalida.
- Le memorie e deduzioni difensive depositate entro il termine di 48 ore devono essere prese in considerazione dal giudice della convalida; la mancata valutazione determina l'annullamento del provvedimento di convalida.
- La misura dell'obbligo di presentazione è considerata rilevante sotto il profilo della libertà personale e dunque soggetta a controllo giudiziario, mentre altre misure interdittive previste dalla legge n. 401/1989 (comma 1) restano di competenza esclusiva dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- In situazioni analoghe è fondamentale conservare le prove di notifica e dell'invio delle memorie (timestamp PEC, ricevute) per dimostrare il rispetto dei termini e, se la convalida interviene prima del decorso delle 48 ore, proporre immediato ricorso impugnatorio per ottenere l'annullamento senza rinvio.
- Se è già presente un precedente daspo che limita l'accesso allo stadio, la difesa può eccepire l'eccessività di ulteriori misure analoghe; il giudice deve motivare specificamente la necessità e proporzionalità della misura imposta.
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