Cassazione Penale, Sentenza n. 19066/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 21/02/2024 che, pur avendo in parte derubricato o dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi, aveva confermato condanne per reati relativi alla realizzazione e gestione di un impianto di serre fotovoltaiche. Le censure hanno riguardato: 1) la mancata, secondo i ricorrenti, valutazione/dettagliata confutazione delle doglianze sull'effettiva esecuzione dei contratti tra Enervitabio, Esmeralda e Piana di Giave e sulla reale natura delle prestazioni sottese alle fatture; 2) l'errata interpretazione delle norme civilistiche relative alla qualifica e alla connessione delle attività agricole (art. 2135 c.c. e normativa regionale), con conseguente errata esclusione della riconducibilità della produzione di energia all'attività agricola; 3) carenza motivazionale in ordine al dolo necessario per reati di truffa aggravata per erogazioni pubbliche e per i reati tributari contestati; 4) contestazioni tecniche sulla capacità agricola del fondo, sulla rilevanza delle autorizzazioni amministrative e sulla valutazione probatoria complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione delle sentenze di merito, integrate tra loro, che hanno documentato: irregolarità nelle procedure autorizzative e nella documentazione agronomica, incapacità reale dell'impresa Esmeralda di svolgere le coltivazioni (scatola vuota), esecuzione effettiva della coltivazione da parte della società Piana di Giave e falsità sostanziale delle fatture utilizzate da Enervitabio per beneficiare di incentivi. La Suprema Corte ha pertanto confermato la correttezza dell'attribuzione delle condotte agli imputati e la fondatezza delle risultanze probatorie. Ha inoltre chiarito che, alla data della sentenza impugnata, non erano ancora maturati i termini di prescrizione per i reati residui oggetto di condanna, e che l'intervenuta prescrizione successiva non impedisce la dichiarazione di inammissibilità quando il ricorso sia manifestamente infondato. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Riferito come reato di truffa aggravata volto al conseguimento di erogazioni pubbliche: la Corte ha ritenuto integrata la frode consistita nella rappresentazione artificiosa di un'attività agricola per ottenere incentivi per la produzione di energia fotovoltaica
art. 2 del d.lgs. n. 74/2000
Contestato come reato tributario con riferimento all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: la sentenza ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni sottostanti alle fatture emesse da Esmeralda e utilizzate da Enervitabio nelle dichiarazioni
art. 3 del d.lgs. n. 74/2000
Richiamato per la fattispecie tributaria contestata a Giardino: la Corte ha ritenuto sussistente l'inserimento di fatture relative a prestazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale
art. 2135, comma 3, cod. civ.
Disciplina la definizione di societa' agricola e il requisito della connessione delle attività agricole; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la produzione di energia non fosse connessa in modo tale da far prevalere l'attività energetica su quella agricola, posto che l'attività agricola effettiva era meramente marginale e non poteva garantire la redditività dichiarata
art. 8, comma 6, allegato A alla delibera Giunta Regione Sardegna n. 27-16 del 1° giugno 2011
Normativa regionale richiamata nella controversia sulla qualificazione di imprenditore agricolo e sul requisito della diretta esercizio dell'attività agricola; la Corte ha rigettato la tesi secondo cui la delega a terzi esenta dall'accertamento della effettiva capacità agricola dell'impresa titolare
D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia)
Norma settoriale sugli incentivi per impianti fotovoltaici; applicata nella valutazione dei requisiti richiesti per accedere agli incentivi (capacità agricola adeguata, collegamento con l'attività agricola)
Corte costituzionale, sentenza n. 66/2015
Richiamata in relazione a questioni fiscali sulla vendita di energia da parte di societa' agricole; la Corte di cassazione ha osservato che quella pronuncia riguarda profili fiscali e non esaurisce la verifica dei requisiti civilistici della qualifica di societa' agricola
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte che disciplina il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e della prova, non consentendo una riconsiderazione dei fatti ove la motivazione di merito non sia illogica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di pagamento delle spese processuali da parte della parte soccombente; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in chiave cautelativa finale per escludere che il ricorso sia stato proposto in colpa grave; la Corte non ha ravvisato profili di colpa tali da aggravare le sanzioni
Massime di principio
- Il giudice valuta la realtà sostanziale delle operazioni: la mera esistenza formale di contratti e fatture non prevale se emergono elementi probatori che dimostrano l'inesistenza o la fittizietà delle prestazioni.
- Per la qualifica di societa' agricola e per la connessione delle attività, conta la concreta utilizzazione del fondo e la capacità agricola effettiva, non solo la denominazione sociale o le autorizzazioni amministrative.
- La prova del dolo nei reati di truffa e tributari richiede un rigoroso esame degli elementi che dimostrino la conoscenza o conoscibilità della fittizietà delle operazioni; tuttavia, quando gli elementi tecnici e documentali convergono verso la falsità sostanziale, la Corte può ritenere integrato il dolo.
- In sede di Cassazione non è consentita una riedizione dei fatti o la preferenza di una diversa ricostruzione probatoria se le valutazioni di merito sono fondate e non illogiche: le censure devono evidenziare vizi di diritto e non solo alternative interpretative dei fatti.
- La prescrizione estinta successivamente alla pronuncia di merito non impedisce la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; contano i termini alla data della sentenza impugnata.
- La presenza di autorizzazioni amministrative non esclude automaticamente profili di illiceità penale ove risultino false o fuorvianti le relazioni tecniche su cui si sono basate.
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