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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35401/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale di un immobile composto da locali ad uso abitazione, negozio e deposito. L'attrice ha sostenuto di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, dapprima insieme ai propri danti causa e poi, dal dicembre 1987, da sola, cumulando il proprio possesso con quello precedente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che la disponibilità del bene fosse mera detenzione e non possesso uti dominus, anche in ragione della convivenza con la madre proprietaria fino al 1987, dell'alienazione del bene nel 1991 da parte della proprietaria e della dichiarazione resa dall'attrice al CTU circa l'occupazione dell'immobile quale parente dell'ex intestataria e in forza di regolare contratto di affitto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata violazione dell'art. 345 c.p.c. e dei principi in tema di domande ed eccezioni nuove in appello, assumendo che la qualificazione della situazione di fatto come detenzione fosse una questione nuova introdotta tardivamente; con il secondo si è censurata la valutazione delle prove e della motivazione, contestando la rilevanza attribuita alla dichiarazione resa al CTU e la conclusione sulla mancata prova dell'animus possidendi e dell'interversione del possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la contestazione della convenuta circa la natura detentiva della relazione con il bene non costituiva eccezione in senso stretto, ma mera difesa o eccezione in senso lato, perché attinente alla mancanza di un elemento costitutivo dell'usucapione e quindi rilevabile anche in appello se risultante dagli atti. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di vizio motivazionale formulate nei termini di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più proponibili nel vigente art. 360, n. 5, c.p.c., e ha escluso che le doglianze in materia di valutazione delle prove potessero tradursi in un riesame del merito. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato l'usucapione per difetto di prova del possesso utile, dell'animus possidendi e dell'interversione del possesso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello non possono proporsi nuove domande e nuove eccezioni in senso stretto; resta tuttavia consentito il rilievo di questioni attinenti a fatti costitutivi mancanti del diritto azionato, se desumibili dagli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro delle doglianze, ma non ritenuto violato perché la Corte d'appello si è limitata a valutare i fatti costitutivi della domanda di usucapione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nelle censure, senza specifico accoglimento, perché la valutazione del materiale probatorio è rimessa al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove non legali rientra nel potere del giudice di merito; in cassazione non è consentita una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    L'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito, salvo violazione dei limiti legali, non ravvisata nel caso.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato in tema di possesso e detenzione; la Corte ha valorizzato la distinzione tra mera detenzione e possesso utile ad usucapire, nonché il tema dell'interversione.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione ventennale presuppone il possesso continuato per il tempo di legge, onere probatorio gravante sull'attore che la invoca.

  • art. 1163 c.c.

    Richiamato nella censura in tema di possesso; la Corte non ha ravvisato una sua violazione autonoma.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato nella censura in tema di possesso; non è stata accolta alcuna violazione autonoma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, non già di insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di questioni o argomentazioni.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze relative alla consulenza tecnica d'ufficio, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo, in caso di rigetto dell'impugnazione, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, l'attore deve provare in modo pieno e convincente tutti i presupposti del possesso utile, cioè corpus e animus possidendi, per il tempo richiesto dalla legge.
  • La contestazione della natura detentiva del rapporto con il bene non integra necessariamente un'eccezione in senso stretto: se attiene alla mancanza di un fatto costitutivo della domanda, è una mera difesa o eccezione in senso lato e può essere valorizzata anche in appello se emerge dagli atti.
  • L'interversione del possesso non si presume: quando il godimento del bene nasce in un contesto compatibile con la detenzione, occorre la prova di un chiaro mutamento del titolo e della volontà di possedere uti dominus.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle testimonianze e dei documenti, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione oggi denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende censure di insufficienza, contraddittorietà o genericità della motivazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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