Cassazione Penale, Ordinanza n. 37763/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società cooperativa, in qualità di creditore ipotecario su un immobile poi sottoposto a sequestro preventivo e confisca definitiva disposti nell'ambito di una condanna per reati commessi da un terzo, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare la non opponibilità o revocare i vincoli ablatori e, in via conseguente, di ammettere il proprio credito al passivo della liquidazione degli immobili. Il Tribunale ha rigettato l'istanza. Contro tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) erronea applicazione della disciplina di tutela del terzo creditore, per avere il giudice fatto applicazione del Codice antimafia nonostante l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., comma 1-quater, fosse entrato in vigore successivamente alla trascrizione del sequestro e all'insorgenza delle garanzie reali; 2) omesso accertamento della pretesa strumentalità del credito rispetto all'illecito; 3) mancata verifica dell'anteriorità del credito originario rispetto alla trascrizione del sequestro, con ulteriore rilievo sulla buona fede del cedente in caso di cessione del credito; 4) erronea affermazione che incombeva alla parte l'onere di provare la sussistenza del credito, nonostante esso fosse documentato da contratto e da titolo giudiziario.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione dovesse essere riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., poiché contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione la legge prevede tale rimedio e non il ricorso diretto per cassazione. Applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine affinché prosegua la procedura nella forma corretta dell'opposizione. Non vi è quindi una decisione sul fondamento delle censure relative alla tutela del terzo creditore, alla priorità del credito o alla prova del credito stesso.
Norme richiamate
Individua il rimedio dell'opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato de plano; anche quando il giudice provveda irritualmente in contraddittorio, l'impugnazione va ricondotta a tale schema procedurale.
In combinato con l'art. 667, comma 4, richiama la necessità di decidere senza formalità nelle ipotesi esecutive considerate.
Richiamato per il caso in cui il giudice dell'esecuzione provveda nelle forme camerali; la sua adozione al posto del de plano non determina nullità, ma non muta il rimedio impugnatorio previsto.
Consacra il principio di tassatività delle nullità; l'omessa fase de plano non integra una nullità non espressamente prevista.
Esclude la configurabilità di nullità di ordine generale nella fase preliminare de plano, in cui non operano le garanzie piene del contraddittorio.
Consente la riqualificazione dell'impugnazione secondo il corretto nomen iuris, salvando l'atto quando la parte abbia utilizzato un rimedio diverso da quello previsto.
art. 104-bis disp. att. c.p.p., comma 1-quater
Richiamato dalla difesa quale norma di tutela del terzo creditore e per la questione temporale della sua entrata in vigore rispetto ai fatti e alla trascrizione del sequestro.
d.lgs. n. 159 del 2011, Titolo IV, Libro I
Evocato dal giudice dell'esecuzione quale disciplina applicabile alla tutela del terzo creditore; la difesa contesta il richiamo a tale disciplina.
Massime di principio
- Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato in materia di gestione di sequestri/confische e tutela dei terzi, il mezzo corretto è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.; se la parte propone ricorso per cassazione, l'atto deve essere riqualificato e trasmesso al giudice competente.
- L'eventuale mancata adozione della fase preliminare de plano non determina di per sé nullità, perché non esiste una sanzione espressa e opera il principio di tassatività delle nullità.
- La scelta del giudice dell'esecuzione di decidere irritualmente in contraddittorio invece che de plano non consente un immediato ricorso per cassazione, poiché non incide sul bene giuridico protetto dalla norma, che è la sequenza procedimentale con opposizione al giudice dell'esecuzione.
- L'erronea qualificazione del mezzo di impugnazione non deve pregiudicare la parte quando dall'atto sia comunque desumibile la volontà di contestare il provvedimento: trova applicazione il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis.
- In questa materia il giudice dell'esecuzione conserva una cognizione piena delle doglianze e delle eventuali richieste istruttorie; perciò la fase dell'opposizione non può essere elusa con un ricorso diretto per cassazione.
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